CESSIONE PARTECIPAZIONI: TASSAZIONE PLUSVALENZE


PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE


Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in S.R.L. detenute da persone fisiche, ai sensi dell’articolo 67 T.U.I.R., sono inquadrate nella categoria dei REDDITI DIVERSI e vanno dichiarate nel quadro RT del modello Unico, sia che si tratti di partecipazioni qualificate (quote sociali pari o inferiori al 25% del capitale sociale) sia che si tratti di partecipazioni qualificate (quote sociali superiori al 25% del capitale sociale).
Al momento del trasferimento della quota non viene applicata nessuna tassazione. La tassazione si pagherà in sede di dichiarazione dei redditi.
La tassazione è di seguito illustrata.
1) partecipazioni non qualificate: sulla plusvalenza si paga il 12,5% (20% dal 2012) a titolo di imposta sostitutiva.
La plusvalenza, in questo caso, non fa cumulo con gli altri redditi della persona fisica e si versa in sede di dichiarazione dei redditi con il codice 1100. Si compila il quadro RT sezione I.
2) partecipazioni qualificate: sulla plusvalenza si paga il 40%. Il 40% (aliquota aumentata dal 1/1/2009 al 49,72%) della plusvalenza, in questo caso, fa cumulo con gli altri redditi della persona fisica (si paga sui dividendi anche l’addizionale regionale e comunale; reddito complessivo al netto degli oneri e spese deducibili da quadro RP). Si compila il quadro RT sezione III (scegliendo la tassazione al 40% o al 49,72%). IL CRITERIO E’ QUELLO DI CASSA.

Per le parti che convengono un pagamento frazionato del corrispettivo, la tassazione deve avvenire sulla base di un criterio proporzionale, attribuendo la plusvalenza pro-quota ai diversi periodi di imposta in modo correlato a quella che è la tempistica degli incassi.

Laddove il contribuente realizzi delle minusvalenze per effetto della cessione di partecipazioni queste vanno a ridurre le plusvalenze da tassare. In caso di eccedenza della minusvalenza rispetto alla plusvalenza, la parte eccedente può essere portata (ai sensi dell’articolo 68 comma 3 TUIR)  in deduzione fino alla concorrenza del 49,72% dell’ammontare delle plusvalenze nei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Fonte: Studio Stara

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