ANTIRICICLAGGIO: DAL 13/8/2011 DIMINUISCE LA SOGLIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la normativa indicata in oggetto è stato modificato il limite sull’utilizzo del denaro contante.
In particolare la norma ha previsto il divieto del trasferimento di denaro contante se l’importo dell’operazione è pari o superiore a euro =2.500,00= (precedentemente la soglia era pari a euro =5.000,00=).
Pertanto già dal 13/8/2011 (data del D.L. poi convertito in legge il 13/9/2011) non si potranno più effettuare pagamenti in contanti per importi pari o superiori a euro 2.500,00.
In particolare la norma ha stabilito che:
a) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
b) l’importo di euro 2.500,00 è riferito alla somma complessiva dell’operazione: pertanto è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di euro 2.500,00 o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale.
Si ritiene pertanto che, di norma, il pagamento di una fattura ad es. per euro 3.000,00 (Iva compresa) effettuato in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto potrebbe essere una modalità di pagamento espressamente prevista nella fattura ed usuale nella prassi commerciale (in tal senso esiste il parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995 Sezione III del 12 dicembre 1995).
Resta comunque impregiudicato il potere dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni, in presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo, per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta.
Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sottosoglia, fra soci e società se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare euro 2.500,00.
Uso frequente del contante come “elemento di sospetto” .

L’uso frequente di denaro contante secondo la normativa antiriciclaggio stabilisce altresì che esso è da considerare, da parte degli intermediari, un“elemento di sospetto” anche se non in violazione dei limiti di soglia di cui si è detto sopra.

In particolare costituisce elemento di sospetto il prelievo o il versamento in contanti con le banche di importo pari o superiore a Euro 15.000.

In sostanza, le movimentazioni di contante, anche sotto la soglia dei 2.500 Euro, frequenti e ingiustificate, specialmente se di importo che eccede i 14.999 Euro, saranno considerate dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto il Ministero dell’Economia ha avuto modo di precisare che deve essere esclusa però ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta.
La mera ricorrenza di utilizzo di denaro contante non è, quindi, motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane, invece, indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.
Si ricorda inoltre, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità a partire da euro 2.500,00; gli assegni emessi con data antecedente il 13 agosto e negoziati nei giorni successivi sono da considerarsi tuttavia regolari, perché la loro cessione al beneficiario si intende perfezionata prima dell’entrata in vigore della normativa, che non riveste effetto retroattivo.
Infine, il decreto ha previsto che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.
Si raccomanda pertanto di utilizzare, per i pagamenti correnti aziendali, le modalità telematiche (Home-Banking) o gli assegni non trasferibili.
Fonte: Studio Stara

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