Bonus Sud a nuove attività

Premio agli investimenti iniziali: dall’avvio alla diversificazione
Focus delle Entrate sul bonus investimenti al Sud. Con la circolare 34/E/2016, il Fisco ha chiarito alcuni importanti passaggi sull’agevolazione fissata dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/15.
Il bonus è prenotabile dallo scorso 30 giugno attraverso il software dedicato disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate. La finestra rimarrà aperta sino al prossimo 31 dicembre 2019. Il credito di imposta per i nuovi investimenti è attribuibile alle imprese di qualsiasi dimensione che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2016. L’incentivo è attribuito in misura proporzionale all’investimento netto realizzato, con percentuali variabili a seconda della dimensione d’impresa: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.
La circolare ha chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, segnatamente all’attività commerciale eventualmente esercitata. Parimenti ammesse sono le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2016. La norma individua espressamente alcune preclusioni soggettive, in relazione al settore di attività. Per individuarle, la circolare ha sottolineato che si dovrà far riferimento al codice attività, compreso nella tabella Ateco 2007, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.
Il bonus è operativo per i soli investimenti “iniziali”realizzati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché in Molise, Sardegna e Abruzzo. In queste ultime, ricorda la circolare, le grandi imprese sono ammesse solo per gli investimenti “iniziali” collegati a una nuova attività economica.
Il documento delle Entrate illustra che si intende come investimento “iniziale” quello relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. I presupposti sono altresì realizzati nell’ipotesi di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.
Quanto alle spese ammissibili, la circolare ribadisce il riferimento ai macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono esclusi, quindi, gli investimenti di mera sostituzione. Deve trattarsi di beni nuovi. A questo riguardo, la circolare chiarisce che può essere agevolato anche l’acquisto di un bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, non perdendosi in tale caso il requisito della novità.
In relazione ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità è conservato nel caso in cui l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente.
Per essere agevolabili gli investimenti devono essere stati “avviati” dopo il 1° gennaio 2016, intendendosi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Alessandro Sacrestano

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