Cause di esclusione da usare con cautela

Una causa di esclusione diffusa nella pratica riguarda il periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Le istruzioni individuano alcune situazioni riconducibili a questa fattispecie:
il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare;
il periodo in cui l’impresa non ha iniziato l’attività per cause di forza maggiore;
il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione dei locali;
la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempreché le due attività (quella cessata e quella iniziata) non siano indicate da codici attività compresi nello stesso studio di settore;
per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.
L’esimente non attiene però solo a queste fattispecie, in quanto le Entrate hanno chiarito che l’elencazione deve considerarsi esemplificativa e non esaustiva. Quindi, quando vi sono eccezionali condizioni oggettive che rendono non attendibile lo studio di settore, il contribuente può invocare la causa di esclusione.
Ad esempio, potrebbe costituire una causa di «non normale svolgimento», rilevante ai fini dell’esclusione dagli studi:
la situazione di conflittualità tra i soci, insieme a ulteriori elementi specifici, quali il prospettato scioglimento del rapporto societario, la cessione delle quote societarie ad altri soci, il licenziamento dei lavoratori (Cassazione 8706/2013);
lo stato di gravidanza dell’imprenditrice senza collaboratori (Ctr Roma 221/22/2010);
il significativo stato di malattia dell’imprenditore (Cassazione 19754/2010 e 29185/2011).
In presenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività, il modello va in generale comunque compilato (solo come allegato) e inviato telematicamente, indicando obbligatoriamente – nelle note aggiuntive poste in calce – la descrizione della motivazione che giustifica l’anomalia.
Va ricordato che l’indicazione di questa causa di esclusione per un triennio consecutivo, anche se ammessa dalla normativa vigente, evidenzia per il fisco una situazione anomala, tant’è che diventa oggetto di specifica lettera di anomalia. In questi casi, quindi, occorre porre particolare attenzione.
Sempre in tema di periodo di non normale svolgimento dell’attività, c’è poi la novità introdotta per il periodo d’imposta 2015, che riguarda le imprese in liquidazione volontaria e quelle interessate dalla cessazione dell’attività: per loro non c’è più l’obbligo di inviare il modello studi di settore.
Il fatto che il periodo di non normale svolgimento dell’attività costituisca una causa di esclusione “aperta” – come suggerisce anche la pratica – potrebbe indurre qualcuno a forzarne l’applicazione. Bisogna però tenere presente che – in base alla lettera d-ter) dell’articolo 39 del Dpr 600/73 – l’indicazione di cause di esclusione non veritiere può spalancare le porte a un accertamento induttivo puro da parte delle Entrate. È quindi consigliabile operare con cautela.
Fonte: Il sole 24 ore autore Lorenzo Pegorin

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