Imponibile Irap da ricalcolare

La base imponibile Irap determinata in due modi, dal Dlgs 446/1997. Per imprese individuali e società di persone vale l’articolo 5-bis, per le società di capitali vale l’articolo 5. I soggetti minori (imprese individuali e società di persone), se in contabilità ordinaria, possono anche optare per le regole delle società maggiori.
L’articolo 5-bis stabilisce che si devono prendere i componenti positivi e negativi indicati direttamente dalla norma a cui si applicano anche le regole fiscali valevoli ai fini delle imposte sui redditi.
L’articolo 5, invece, fa derivare la base imponibile direttamente dal conto economico civilistico. È qui che scatta il problema delle novità del Dlgs 139/2015 che ha eliminato, dal 2016, la voce E) di conto economico che conteneva i proventi e gli oneri straordinari.
Se ai fini Irap rileva innanzitutto la differenza fra le voci A) e B) di conto economico, con alcune specifiche esclusioni, fino al 2015 si potevano escludere dalla base imponibile, sempre in prima battuta, le componenti di natura straordinaria contenute nella voce E) dello stesso conto, oltre naturalmente alle componenti rilevate alle voci C) (proventi e oneri finanziari) e D) (rettifiche di valore di attività e passività finanziarie).
Le regole Irap dettate dall’articolo 5 stabiliscono poi che concorrano a formare la base imponibile anche i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da A) e B), «se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi». Sono, in sostanza, determinate plusvalenze o minusvalenze e sopravvenienze attive e passive.
L’eliminazione della voce E) pone, quindi, ora problemi nel determinare la base imponibile per il semplice fatto che voci non rilevanti ai fini Irap troveranno posto fra le voci rilevanti per l’imposta.
Sparendo la lettera E) di conto economico, gli importi che qui trovavano posto fino al 2015 andranno presumibilmente nelle voci A5 e B14, spostandosi, quindi, dalla parte “straordinaria” a quella “ordinaria” del bilancio. Quest’ultima è tutta rilevante (salvo esclusioni specifiche) a fini Irap.
Dal 2016, quindi, si aprirà la caccia alle voci non rilevanti ai fini Irap, da scovare all’interno di quelle della parte alta di bilancio. Si pensi, per esempio, ad una sopravvenienza attiva correlata a un costo non rilevante ai fini Irap, che confluirà nella voce A5 di conto economico. O a una plusvalenza o minusvalenza da cessione o conferimento di ramo d’azienda, che non è detto sia sempre di importi rilevanti; andrà a confluire rispettivamente nella voce A5 e B14.
Fonte: Il sole 24 ore autore: Mi.B.

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