Regole civilistiche da coordinare con quelle fiscali

La scomparsa, dai conti economici del 2016, dei proventi e degli oneri straordinari richiederebbe un tempestivo intervento del legislatore fiscale per coordinare le nuove regole civilistiche con quelle previste per la determinazione dell’imponibile Irap delle società di capitali, nonché per il calcolo della soglia di deducibilità degli oneri finanziari e per lo svolgimento del test di operatività delle società di comodo. Se è vero infatti che in qualche modo gli importi delle componenti straordinarie finiranno per essere riportati in nota integrativa a fini informativi, è altrettanto vero che le regole fiscali vigenti (in particolare quelle sull’Irap) si riferiscono espressamente – per le società con bilancio civilistico (non Ias) - a specifiche voci di conto economico che non esisteranno più.
Si può innanzitutto ipotizzare che venga stabilito che i componenti positivi e negativi che, in base alle vecchie regole contabili, erano considerati straordinari, vanno neutralizzati (con ricalcolo in sede di dichiarazione dei redditi o Irap) nei conteggi (Irap, Rol e società di comodo) per i quali la norma fiscale non li considera rilevanti. È un’ipotesi che non andrebbe certo nella direzione di semplificare il lavoro dei contribuenti, cui verrebbe imposto un doppio binario di difficile gestione.
Non è però da escludere che le regole fiscali non vengano in alcun modo toccate e che dunque i proventi e gli oneri che, dalle voci E) (abrogate), sono finiti nel valore e costi della produzione assumano integrale rilevanza indipendentemente dalla loro natura. Questo sia per il Rol sia per l’Irap sia per il test di operatività. Massima semplificazione (nessun ricalcolo extracontabile), ma qualche non trascurabile anomalia: una importante minusvalenza o sopravvenienza passiva, ad esempio per un fatto accidentale (incendio, furto eccetera), potrebbe azzerare il Rol rendendo indeducibili gli interessi passivi. Dovrebbe allora essere consentito al contribuente, se lo ritiene, di disapplicare la regola motivando l’eccezionalità degli oneri che hanno falsato il conteggio. 
Approfittando dell’occasione, sarebbe comunque opportuno che, a prescindere da quale sarà la scelta sui conteggi per il Rol e le società di comodo, si ponesse mano in modo più incisivo alle regole di determinazione della base imponibile Irap, che negli anni hanno subìto svariate modifiche (in particolare per l’allargamento delle deduzioni sul costo del personale), divenendo poco sistematiche. Si potrebbe cioè stabilire che la base imponibile Irap è comunque la differenza tra valore e costi della produzione (compresi quindi proventi e oneri “ex straordinari”, ma anche, finalmente, le perdite su crediti, la cui irrilevanza è ora più che mai anacronistica) con le variazioni relative al personale diverso da quello a tempo indeterminato. Prevedendo inoltre un generalizzato criterio di correlazione secondo cui le sopravvenienze attive e passive (resi, sconti, abbuoni, contestazioni eccetera) sono detassate o indeducibili (con variazione in diminuzione o in aumento) laddove derivino dal venir meno rispettivamente di oneri e proventi che non erano rilevanti per l’Irap (seguendo le regole previste ai fini Ires dall’articolo 88 del Tuir). Quindi, ad esempio, il venir meno di un costo indeducibile (ad esempio riguardante un compenso a un co.co.co.) che viene iscritto nella voce A5 sarà detassato nella dichiarazione Irap con un’apposita variazione. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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