Su Gerico l’incognita dell’induttivo

Errori e omissioni negli adempimenti dichiarativi fanno scattare l’accertamento
Resta complessa la gestione dei modelli degli studi di settore anche per Unico 2016. Nonostante i proclami tesi da un lato a stemperare il rischio di utilizzo “diretto” in sede di accertamento dei risultati di Gerico e dall’altro ad anticipare gli interventi di semplificazione nella gestione della modulistica, per la scadenza di quest’anno poco o nulla è cambiato. Il contenuto dei modelli continua a presentarsi “lunare” e l’utilizzabilità degli studi di settore in sede di controllo, in buona sostanza, è rimasta invariata.
Qualcosa è invece cambiato sul fronte delle sanzioni qualora siano commessi errori od omissioni negli adempimenti dichiarativi. Ma anche su questo fronte si poteva fare di più.
Le sanzioni amministrative
Nell’ipotesi di infedele compilazione del modello studi di settore, o di non corretta indicazione di una causa di esclusione e/o di inapplicabilità, prima del Dgs 158/2015 si applicava la sanzione dal 110 al 220% della maggiore imposta dovuta se il maggior reddito contestato superava il 10% di quello dichiarato. Nel caso di omessa presentazione del modello era prevista un’ulteriore maggiorazione (dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta).
Con l’entrata a regime della riforma si applica ora sempre la sanzione base prevista per l’infedele dichiarazione, che va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta, indipendentemente dall’entità del reddito evaso. Inoltre le sanzioni possono essere ridotte di 1/3 se l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera 30mila euro. Le nuove e più favorevoli misure sanzionatorie per i contribuenti, si applicano anche per il passato in virtù del favor rei, come chiarito dalle Entrate (circolare 4/E/2016).
In caso di errori nell’indicazione dei dati e delle informazioni richieste dal modello che non impattano sui calcoli di Gerico, da quest’anno i rischi sono molto ridotti. Le Entrate hanno chiarito nella circolare 24/E/2016 che errori commessi su questi elementi non comportano il rischio dell’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 8, comma 1, primo periodo, del Dlgs 471/1997. Si ricorda che questi elementi sono esplicitati nelle note metodologiche degli studi di settore e che le ultime versioni di Gerico prevedono una specifica funzionalità che segnala le variabili rilevanti (e quindi al contrario non rilevanti) ai fini dell’assegnazione ai cluster e delle stime di congruità, coerenza e normalità (funzione disponibile nella scheda «Calcolo», «Evidenzia campi per il calcolo»).
Il rischio accertamento
Nessuna modifica è invece intervenuta sulla lettera d-ter), dell’articolo 39 del Dpr 600/73, che prevede l’applicazione dell’accertamento induttivo in taluni casi di omessa/infedele compilazione del modello studi di settore. Le condizioni che consentono l’applicazione di tale metodologia di accertamento sono:
l’omessa presentazione del modello studi di settore;
l’evidenziazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non veritiere;
limitatamente all’ipotesi dell’infedele indicazione dei dati nel modello studi, la circostanza che i maggiori ricavi o compensi ricalcolati superino del 15% quelli originariamente calcolati da Gerico o, comunque, la soglia di 50mila euro.
In presenza di una delle fattispecie previste il contribuente è a rischio induttivo anche se dall’elaborazione corretta dello studio di appartenenza dovesse risultare congruo e coerente. Si tratta di un sistema eccessivamente penalizzante, che sarebbe opportuno rimuovere al più presto. Un mero errore commesso nella gestione del modello studi di settore non è infatti paragonabile con le altre violazioni che nel comma 2 dell’articolo 39 conducono all’accertamento induttivo e che caratterizzano condotte fiscalmente pericolose di assoluto rilievo.
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini - Gian Paolo Ranocchi

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