Un conto economico più breve

Con la scomparsa dell’area straordinaria va predisposta la ricollocazione delle voci
I bilanci 2016 devono essere redatti con le nuove regole dettate dal decreto legislativo 139/15, che ha recepito la direttiva comunitaria 34/13. L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha quasi ultimato la revisione dei principi contabili, già diffusi nella veste di bozze per la consultazione, alle quali seguiranno, dopo la pausa estiva, le versioni definitive. Pertanto, ora che sono disponibili quasi tutti i documenti, possiamo fare il punto sulle novità più rilevanti per imprese e professionisti.
Le novità per tutti 
Possiamo suddividere le novità in due tipologie: quelle che interessano tutte le imprese e quelle che riguardano soltanto alcune. Le novità che riguardano tutte le imprese sono relative, in particolare, agli schemi di bilancio. Per esempio, la soppressione della sezione straordinaria del conto economico interessa tutte le imprese, anche quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese: ne consegue la necessità di ricollocare proventi, ricavi, costi e oneri che nei bilanci precedenti erano iscritti nell’area straordinaria dello stesso.
Questo problema non riguarda soltanto il bilancio 2016, ma si estende a quello del 2015 perché gli effetti derivanti dall’eliminazione di oneri/proventi straordinari sono applicati retroattivamente ai fini riclassificatori: infatti, il legislatore non ha dettato una specifica norma transitoria di esenzione e l’articolo 2423-ter del Codice civile prevede, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, il confronto con l’esercizio precedente.
Pertanto, imprese e professionisti dovrebbero già familiarizzare con il nuovo principio contabile Oic 12 che, enfatizzando la struttura “per natura” del conto economico, prevede la ricollocazione delle voci ex straordinarie in base alla loro natura nelle gestioni, caratteristica (e accessoria) e finanziaria.
Il principio, nel paragrafo «Motivazioni alla base delle decisioni assunte», contiene un prospetto che illustra le casistiche più ricorrenti: tuttavia, in alcuni casi non è possibile identificare, in modo univoco, la voce di destinazione che sarà individuata dal redattore del bilancio in base alla tipologia dell’evento che ha generato il costo o ricavo. Inoltre, il decreto legislativo 139, per porre rimedio alla soppressione dell’area straordinaria del Conto economico imposta dalla direttiva, ha previsto l’illustrazione nella nota integrativa dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali: l’Oic, sul punto, ritiene opportuno un approfondimento per declinare il concetto di eccezionalità che potrebbe essere legato a quello di irripetibilità.
Altra novità che riguarda tutte le imprese è la soppressione dei conti d’ordine, sostituita dall’ampliamento dell’informativa nella nota integrativa che comprende anche le passività potenziali che riguardano situazioni nelle quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è possibile iscrivere nello stato patrimoniale un fondo per rischi e oneri.
Nella nota integrativa, poi, devono essere fornite le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Si tratta dell’ampliamento della previsione in precedenza contenuta nell’articolo 2428 relativo alla relazione sulla gestione, nel quale è abrogato il n. 5: pertanto, l’informativa “trasloca” nella nota integrativa, che è parte integrante del bilancio, e questo comporta per sindaci e revisori una maggiore responsabilità di controllo. I fatti in questione, come precisa il principio contabile Oic 29, sono quelli «nuovi» che riguardano situazioni non in essere alla data di riferimento del bilancio (per le imprese con esercizio ad anno solare, fatti intervenuti dopo il 31 dicembre). La novità riguarda tutti i bilanci, anche quelli redatti in forma abbreviata, ma non le micro-imprese.
Cambiamenti circoscritti 
Una novità che non riguarda tutte le imprese ma soltanto quelle che redigono il bilancio in forma completa, è invece costituita dal rendiconto finanziario che diventa obbligatorio. Il rendiconto, per le imprese citate, non costituisce più un documento consigliato dai principi contabili, incluso nella nota integrativa, e ora deve essere presentato come prospetto autonomo: anche in questo caso, la novità si estende al bilancio 2015, perché l’articolo 2425-ter prevede il confronto con l’esercizio precedente e l’articolo 12 del decreto 139 non contiene una norma transitoria che consenta di evitare l’applicazione retrospettiva.
Altre modifiche che coinvolgono gli schemi di bilancio - si veda anche l’altro articolo - riguardano ipotesi particolari, come le azioni proprie che non sono più iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, ma sono portate in detrazione del patrimonio netto.
Fonte; Il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali
ALTRE «RIDUZIONI» I conti d’ordine vengono assorbiti dalla Nota integrativa, anche nei bilanci in forma abbreviata

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