Assegnazione beni, si può pagare


Pronti i codici tributo anche per cessioni e trasformazioni agevolate

Da oggi si può versare l’imposta sostitutiva per completare le operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata previste dalla legge di Stabilità 2016 (commi da 115 a 121 della legge 208/2015).
Ieri l’agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 73/E, che specifica quali sono i codici tributo da indicare nell’F24 per chi ha deciso di usufruire di questa opzione. Il pagamento deve avvenire in due tranche, la prima parte, pari al 60% del dovuto va versata entro mercoledì 30 novembre, e il restante 40% entro venerdì 16 giugno 2017. 
I codici tributo sono tre: 
il «1836» denominato «Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
il «1837» denominato «Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
il «1127», già operativo dal 2008, ma che viene ridenominato «Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». (Questo codice inizialmente venne istituito per l’estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale).
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere riportati nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati».
Su questo regime temporaneo di favore si è scritto molto, la circolare esplicativa 26/E del 1° giugno ha infatti lasciato molti dubbi irrisolti e attualmente i professionisti (si veda il Sole 24 Ore del 9 settembre) sono in attesa di ulteriori chiarimenti per quantificare il costo dell’operazione e verificarne così la convenienza. 
La norma è stata introdotta per favorire la fuoriuscita dal patrimonio aziendali di beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri, non (più) utilizzati come beni strumentali nell'attività propria d'impresa. E anche le Entrate sono interessate al successo dell’operazione sia per motivi di gettito, sia per raggiungere l’obiettivo di eliminare quelle strutture che si limitano a gestire immobili difficilmente vendibili nel breve periodo, attività che, spesso , non ha nulla di imprenditoriale. Non a caso si parla di una possibile ripresa dell’agevolazione con la prossima legge di Stabilità. 
Tra gli aspetti in attesa di chiarimenti c’è l’imposta sostitutiva del 13% che si versa annullando le riserve nell’ambito dell’assegnazione o della trasformazione, non è certo che il pagamento abbia un effetto liberatorio anche per i soci, oltre che per la società. Così come nelle società di persone ci sono dubbi sul trattamento, ai fini tributari, del cosiddetto “sottozero” e cioè della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della quota del socio e il valore normale fiscale del bene assegnato quando il primo è inferiore al secondo.
Alle luce delle crescenti richieste di chiarimento l’agenzia delle Entrate il 7 settembre ha comunicato che sta preparando un secondo documento di prassi «che risolverà le ulteriori perplessità». L’intenzione degli uffici che stanno lavorando è quella di accelerare i tempi al massimo per mettere a punto il testo già entro la fine di questa settimana o al massimo nei primi giorni della settimana prossima. 
Da escludere ormai la proroga attraverso una norma per la difficoltà di individuare un “veicolo” legislativo a cui agganciarla, resta, comunque, aperta la possibilità di un intervento in via amministrativa per dare un po’ più di respiro ai professionisti nel completamento delle operazioni di assegnazione ma ferme restando le scadenze di legge attualmente previste. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Federica Micardi
I CHIARIMENTI E IL RINVIO Si attende la circolare dell’Agenzia per sciogliere gli ultimi nodi. Allo studio anche la proroga del termine del 30 settembre

Commenti