Assegnazione più costosa ma solo in pochi casi



L’imposta sostitutiva per eseguire l’assegnazione agevolata, o la cessione o la trasformazione in società semplice in base alla legge 208/15, va incrementata di 2,5 punti in percentuale se la società in questione presenta lo status di “comodo” in almeno due degli anni del triennio precedente il 2016. Questa è la disposizione normativa in base alla quale si verserà, in alcuni casi l’aliquota del 10,5% al posto dell’8%, ma la casistica è veramente molto articolata, specie dopo la pubblicazione della circolare 26/E 2016 , per cui è opportuno cercare di schematizzare le varie situazioni.

Presenza o meno del triennio 
In primo luogo possiamo dire che tutte le società che non presentano un triennio alle spalle del 2016 , sono escluse dall’incremento dell’aliquota anche se presentassero due anni di comodo. Quindi le società con periodo d’imposta solare costituite dal 2014 in poi non avranno l’incremento dell’aliquota.
Status di comodo 
In secondo luogo va segnalato che lo status di comodo è manifestato sia per non operatività, sia per perdita reiterata, situazioni che potrebbero anche alternarsi tra loro nel triennio di osservazione. In altre parole, una società potrebbe essere tenuta all’incremento dell’aliquota di imposta sostitutiva, in quanto non operativa da test sui ricavi nel 2013, in perdita sistemica nel 2015 e operativa nel 2014. 
Va inoltre sottolineato che quando diciamo “in perdita sistemica” nel periodo d’imposta X deve intendersi non tanto che la società sia in perdita in quell’anno, bensì che quel periodo d’imposta sia il sesto successivo al quinquennio precedente di perdite sistemica (o , nel caso del periodo d’imposta 2013, il quarto successivo ai tre periodi precedenti di perdita reiterata). Nell’esempio citato, quindi, il 2015 sarà il periodo d’imposta successivo al quinquennio 2010/2014 di perdite reiterate. Non rilevano, nel senso che si tratta di ipotesi verificatesi le quali comunque sarà necessario versare l’imposta sostitutiva al 10,5%, le circostanze che nel triennio di osservazione il reddito prodotto sia superiore a quello minimo previsto dall’articolo 30 della legge 724/1994, né il fatto che in taluno dei periodi citati la società abbia adeguato il proprio reddito a quello derivante dal test di operatività: in ogni caso saremmo di fronte ad un periodo d’imposta classificato “ di comodo” ai fini della normativa sulla assegnazione agevolata.
No al versamento maggiorato 
Veniamo ora ai casi in è possibile evitare l’incremento dell’aliquota anche se si verificano due periodi di comodo nel triennio 2013/2014. Come era prevedibile la circolare 26/16 esclude dal computo i periodi d’imposta per i quali sussiste una causa di esclusione alla luce dell’articolo 30, comma 2 della legge 724/94. Meno scontato invece il passaggio della stessa circolare in cui sono esclusi dal computo anche i periodi d’imposta caratterizzati da una causa di disapplicazione di cui ai Provvedimenti del 14 febbraio 2008 e 11 giugno 2012. Con riguardo a quest’ultimo punto dovrebbe ritenersi che rilevino solo le cause di disapplicazione totale e non quelle parziali di cui alle lettere d) ed e) del Provvedimento 14 febbraio 2008.
Interpello 
Ma certamente la sorpresa più rilevante sul fronte interpretativo è la posizione assunta dalla circolare 26/16 sulla questione degli interpelli disapplicativi. Era chiaro che se in un periodo d’imposta del triennio di osservazione la società avesse ricevuto risposta positiva da interpello disapplicativo, quel periodo non sarebbe stato considerato tra quelli “di comodo”, meno chiaro era che anche non avendo inviato istanza di interpello si potesse ottenere il medesimo risultato. In pratica la condizione sufficiente è che la situazione straordinaria, che legittima l’esclusione del periodo d’imposta dalla normativa di cui alla legge 724/94 , sia meramente ritenuta tale dalla stessa società, cioè senza conferma da parte dell’agenzia delle Entrate. Infine la circolare arriva a sostenere che anche i periodi d’imposta per i quali si è ottenuta risposta contraria all’interpello disapplicativo non rilevano ai fini del triennio di osservazione, sempre che la società ritenga sussistente la situazione straordinaria e che abbia segnalato l’esito dell’interpello ( o il fatto che non sia stato prodotto) nel modello Unico, ma quest’ultima condizione va limitata al modello Unico 2016. Quindi in definitiva risultano pochi i casi in cui l’imposta sostitutiva sarà incrementata al 10,5 per cento. In pratica sono quelli in cui la società ha accettato il suo status di comodo traendone le dovute conseguenze. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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