Assegnazioni agevolate: dividendi rebus per i soci

Indeducibili le minusvalenze che derivano dai valori catastali
L’operazione di trasformazione agevolata di società commerciale in società semplice nasconde qualche elemento dubbio che andrebbe chiarito per poter eseguire un corretto tax planning dell’intero disegno societario, comprese le conseguenze sui soci in tema di tassazione personale. Vediamo due aspetti finora non affrontati né dalla circolare 26 del 2016 né dalla dottrina: 
la determinazione dell’imponibile da dividendo per le riserve di utili esistenti nella società di capitale ante trasformazione;
la gestione fiscale dell’eventuale minusvalenza che dovesse derivare dall’operazione agevolata.
Soci e imponibile 
Per quanto riguarda le riserve di utili presenti nella Srl o nella Spa, va segnalato che - a norma dell’articolo 170, comma 4 del Tuir - esse si intendono figurativamente attribuite ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non vengono ricostituite nel bilancio della società post trasformazione. 
Questo aspetto è sicuramente presente nella trasformazione agevolata, dato che la società semplice non detiene un bilancio e quindi non può monitorare la sussistenza delle riserve: così come avviene quando la società trasformata opta per la contabilità semplificata, anche nel caso in esame si ha l’attribuzione per legge ai soci con la conseguente tassazione. Questa interpretazione è stata confermata dalla recente circolare 26/16 (cap III, parte I), ma non è del tutto chiaro quale sia l’imponibile che si forma sul socio, che immaginiamo, per semplicità, sia una persona fisica con partecipazione qualificata. 
Anzitutto va detto che l’attribuzione figurativa della riserve avverrà nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione: posto che la trasformazione da società di capitali in società semplice interrompe il periodo d’imposta, non resta che concludere che il periodo di attribuzione inizia con la data di trasformazione e termina il 31 dicembre 2016. Quindi per il socio il dividendo figurativo si ha per incassato nel 2016. 
Ora passiamo al quantum. Nel quadro RN del Modello Unico SP, al rigo 10, le istruzioni precisano che vanno indicate le riserve di utili costituite ante trasformazione, quindi l’importo totale di esse. Le tesi delle istruzioni è che il reddito da attribuire al socio sia un reddito partecipativo, e indicando l’importo delle riserve nel rigo RN 10 si ha come conseguenza che esso viene attribuito al socio per il suo totale, naturalmente in base alla quota di partecipazione detenuta. Sicché, se i soci della Srl fossero due al 50% e la società detenesse 100 di riserve, tale importo viene attribuito per 50 nel quadro RH di ciascun socio. Ma questa conclusione è inaccettabile, poiché le riserve vanno tassate sul socio come se fossero state effettivamente distribuite dalla società ante trasformazione, e non vi è dubbio che in questo caso l’importo tassabile sul socio sarebbe stato non il 100% del dividendo ma ovviamente il 49,72% o , in taluni casi (riserve costituite ante 2008) il 40 per cento. 
Per operare una corretta tassazione sul socio occorre o indicare nel rigo RN 10 l’importo delle riserve già alla percentuale tassabile del dividendo, oppure non indicare nulla al rigo RN 10 e compilare il quadro RL del socio, trattando l’attribuzione figurativa esattamente come un dividendo. Dal punto di vista sostanziale le due ipotesi citate portano al medesimo risultato, ma non è certamente la stessa cosa trattare il reddito come partecipativo o di capitale: basti pensare alla compensazione di eventuali altre perdite d’impresa del socio, gestite in contabilità ordinaria. Il problema si porrà certamente nella redazione del modello Unico 2017 , ma un chiarimento urgente da parte delle Entrate sarebbe necessario per eseguire un corretto tax planning.
Immobili e minusvalenze 
L’altra questione da chiarire nella trasformazione è il trattamento dell’eventuale minusvalenza che emerga per confronto tra valore catastale dell’immobile e valore di iscrizione contabile (fiscalmente riconosciuto) del medesimo. Nella circolare 26/16 l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che le minusvalenze da assegnazione non sono deducibili, senza aggiungere alcunché sulle ipotesi di cessione agevolata o trasformazione. 
Mentre per la cessione agevolata ai soci non sembrano sussistere norme che vietino la deducibilità della minusvalenza, diverso è il discorso per la trasformazione. Questa è sì una operazione realizzativa, ma il differenziale tra valore catastale e valore contabile è fiscalmente rilevante quale destinazione di bene a finalità estranee all’esercizio d’impresa, come ricorda la circolare 26/16. In tale ipotesi il combinato disposto dell’articolo 101, comma 1, e 86, comma 1 , lettera c) del Tuir porta alla conclusione che la minusvalenza non sia deducibile.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

Commenti