Contestato l’utilizzo ai fini fiscali delle spese sostenute dai partecipanti agli studi associati

I rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati ai professionisti membri dell’associazione professionale vengono da taluni verificatori ritenuti non deducibili, in violazione dell’articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir. Queste riprese fiscali non appaiono condivisibili, poiché contrastano con i principi generali che disciplinano l’imposizione sui redditi di lavoro autonomo.
Le prassi 
Le associazioni professionali possono essere intestatarie della carta di circolazione di autoveicoli (Cassazione 8853/2007). Ma la situazione, come ogni “comproprietà”, è assai scomoda. Per far sì che questi beni possano partecipare, quali componenti negativi, alla formazione del reddito dell’associazione, nella prassi si adottano, alternativamente, le seguenti soluzioni operative: 
viene intestato il bene allo studio, detraendo l’Iva nella misura del 40% (ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c, Dpr 633/72) e deducendo, in misura pari al 20%, i costi di acquisto e di esercizio in base all’articolo 164, comma 1, lett. b) Tuir, fermo restando che è consentita al massimo la deducibilità per tanti veicoli quanti sono gli associati; 
l’associato consegna l’autoveicolo proprio all’associazione in comodato gratuito. Attraverso questo contratto, l’associazione utilizza il bene ed è,pertanto legittimata a dedurre, con i limiti già ricordati, le relative spese di gestione e di manutenzione (ma non quelle di acquisto). È decisamente consigliabile registrare il contratto di comodato per attribuire data certa all’operazione; 
l’associato (in genere privo di partita Iva) addebita, in base alle tariffe Aci, le spese di utilizzo dell’autovettura in conseguenza dei soli viaggi (documentati) sostenuti a favore dell’associazione professionale, la quale deduce integralmente tali importi che costituiscono, per l’associato, meri rimborsi patrimoniali. 
Le contestazioni 
È proprio quest’ultima la modalità contestata da alcuni uffici, che ritengono indeducibili gli importi, essenzialmente per le seguenti ragioni: la modalità sarebbe prevista dall’articolo 95, comma 3, Tuir, per i dipendenti e per gli amministratori non professionali, ma sarebbe inapplicabile al caso di specie, non essendo prevista dall’articolo 54 Tuir; l’unica modalità di deduzione possibile sarebbe quella di cui all’articolo 164 del Tuir (intestazione all’associazione professionale dei veicoli).
Queste conclusioni sono state parzialmente accolte dalla decisione della Commissione provinciale tributaria di Treviso (Sezione 8,12 gennaio 2015 n. 10) che ha riconosciuto la deducibilità dei rimborsi chilometrici (documentati) nella misura del 20% richiamata dal citato articolo 164.
Queste tesi, tuttavia, sono infondate. Quando un costo professionale, infatti, risulta: 
iner ente all’attività
adegua tamente documentato eff ettivamente pagato
l’articolo 54 del Tuir consente la deducibilità integrale, non sottoponendo tale spesa ad alcuna ulteriore condizione di deducibilità. È vero che l’articolo 164 impone una deducibilità ridotta per le spese relative a veicoli «non strettamente strumentali» (ossia che non qualificano l’attività dell’impresa o del professionista) ma ciò concretizza, palesemente, una forfettizzazione dell’inerenza, che non ha alcun motivo di esistere nel caso delle trasferte, siano esse poste in essere da dipendenti, amministratori, professionisti o soci. Sempre che, ovviamente, la documentazione delle trasferte sia corretta, e che sia evidente il nesso tra il viaggio dell’associato e l’attività svolta dallo studio (inerenza). Sostenendo la deducibilità dei costi sostenuti al 20%, la commissione trevigiana ha indirettamente forfetizzato l’uso personale all’80%, applicandolo su un importo che invece rappresentava, integralmente, costi della sola attività professionale. 
Va osservato che adottando la modalità del rimborso dei costi chilometrici sostenuti dall’associato, l’associazione “rinuncia” alla detrazione (per quanto parziale) dell’Iva sull’acquisto, nonché alla deduzione (sempre parziale ma significativa) dei costi di esercizio dell’auto per tutti i chilometri percorsi dall’autovettura al di fuori delle predette trasferte. Per cui non è affatto detto che ci sia un vantaggio in termini economici e fiscali. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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