Ultimi giorni anche per la «correttiva nei termini»

Oltre all’invio telematico del modello Unico 2016 (e della dichiarazione Iva autonoma), relativo al 2015, il 30 settembre 2016 scadrà anche la possibilità di presentare l’integrativa a favore relativa al 2014 (Unico 2015) e le correttive nei termini per correggere le dichiarazioni del 2015 già inviate.
La trasmissione dell’integrativa a sfavore per il 2011 (Unico 2012), invece, scadrà il prossimo 31 dicembre 2016, in quanto l’allungamento di un anno dei termini di accertamento si applica solo agli avvisi relativi al periodo d’imposta 2016 e a quelli successivi. Solo per le imprese (quindi, non per i privati o i professionisti) si possono ancora correggere, a favore, errori di competenza relativi al periodo d’imposta 2011, entro il 31 dicembre 2016.
Correttiva nei termini. Prima del 30 settembre 2016, scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione relativa al 2015, è possibile sostituire un modello relativo al 2015 già inviato, presentando una dichiarazione «correttiva nei termini», senza l’applicazione delle sanzioni. Nei casi di insufficienti versamenti, si applica la sanzione del 30%, per la quale può essere applicato il ravvedimento operoso.
Integrativa a favore. È possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore solo entro il termine previsto «per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo» (articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998; Cassazione 13378/2016), senza dover pagare sanzioni. Oltre questo termine, si può presentare l’istanza di rimborso (entro 48 mesi dal versamento).
Integrativa a sfavore. La dichiarazione integrativa a sfavore, invece, può essere presentata addirittura entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta, quindi, ad esempio, per Unico 2012, relativo al 2011, la scadenza è il prossimo 31 dicembre 2016. La sanzione prevista (codice tributo 8911) è di 250 euro, ma con il ravvedimento operoso è ridotta a 28 euro (1/9 di 250 euro), se l’invio avviene entro il 29 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione originaria, a 31 euro (1/8 di 250 euro), se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (quindi, ad esempio, entro il 30 settembre 2016, per Unico 2015, relativo al 2014), a 36 euro (1/7 di 250 euro), se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (quindi, ad esempio, dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017, per Unico 2015, relativo al 2014) e così via, fino ad arrivare alla sanzione di 50 euro (1/5 di 250 euro), se avviene dopo la constatazione della violazione in un processo verbale di constatazione.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto l’allungamento di un anno dei termini per l’accertamento, portandolo dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione alla fine del quinto anno successivo. La novità, però, si applica solo «agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi», quindi, il 31 dicembre di quest’anno scadono i termini ordinari (cioè, senza reato tributario od omessa presentazione) per la notifica degli avvisi di accertamento relativi al 2011 (Unico 2012), non trovando applicazione per il 2011 (e fino al 2015, compreso) l’allungamento dei termini di accertamento. Conseguentemente, il 31 dicembre 2016 scadranno i termini dell’integrativa a sfavore di Unico 2012, relativo al 2011.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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