Unico omesso, maxi-sconto precluso

La circolare 42/E si occupa specificatamente della dichiarazione tardiva, cioè quella dichiarazione che viene presentata per la prima volta nei novanta giorni successivi che, quindi, risulta una dichiarazione valida a tutti gli effetti (articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998).
Viene specificato che, in ipotesi di ravvedimento operoso, il contribuente deve rapportare la riduzione di un decimo del minimo, prevista per la regolarizzazione nei novanta giorni della dichiarazione omessa, sulla sanzione fissa di 250 euro. Se dalla dichiarazione emerge un’imposta dovuta, il contribuente potrà regolarizzare l’eventuale omesso versamento con le regole previste per il ravvedimento relativo alle violazioni in tema di versamenti. In sostanza, si conferma quanto era già stato affermato in passato sin dalla circolare 23/E del 1999.
La circolare n. 42/E si sofferma, però, sulle novità introdotte dal Dlgs 158/2015, di revisione delle sanzioni amministrative. Infatti, ora risulta stabilito che se la dichiarazione omessa viene presentata entro la dichiarazione successiva, si applica la sanzione dal 60 al 120 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione fissa da 150 euro a 500 euro. L’Agenzia specifica che tali sanzioni riguardano soltanto le dichiarazioni in origine omesse e poi regolarizzate dopo il novantesimo giorno (e comunque entro il termine della dichiarazione successiva), come tali non ravvedibili. Si tratta di una posizione che risulta in linea con la relazione illustrativa al Dlgs 158/2015.
Meno giustificabile è l’affermazione secondo la quale non si applicherebbe la nuova previsione del comma 4-bis dell’articolo 7 del Dlgs 472/1997, in base al quale la sanzione si riduce alla metà quando la dichiarazione omessa viene presentata entro trenta giorni «salvo quanto disposto da singole leggi di riferimento». Secondo l’Agenzia, tale ulteriore riduzione non troverebbe applicazione per le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva in quanto per questi tributi verrebbe prevista una specifica disciplina sanzionatoria per le dichiarazione tardive. In realtà, non è così perché nell’ambito del Dlgs 471/1997 non esistono norme specifiche per la tardività, ma il “trattamento” è stata creato con i documenti di prassi, tra cui la stessa circolare 42/E.
Fonte: Il sole 24 ore D.D.

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