Effetto assegnazioni sull’imponibile

Plus e minusvalenze rilevanti per il calcolo della prima rata alla cassa il 30 novembre
Sotto i riflettori i plusvalori e minusvalori emergenti dalle operazioni di assegnazione e cessione agevolata, in vista del versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60% del totale) in scadenza il 30 novembre prossimo. Queste grandezze di natura straordinaria hanno assunto ancora maggior rilevanza dopo che la circolare 37/E/2016 ne ha tracciato, per la prima volta, la disciplina fiscale, consentendone, in alcuni specifici casi, la compensazione o la deducibilità. 
Sono chiarimenti rilevanti anche per chi è interessato a valutare la convenienza di future operazioni, alla luce della proroga al 3o settembre 2017 annunciata nel Ddl di bilancio ora atteso all’ok del Parlamento.
Fisco e contabilità 
Talvolta a scapito della semplicità, si è scelto di differenziare il trattamento in base alle singole fattispecie (si veda la tabella qui sotto). Per non commettere errori vediamo come è opportuno orientarsi.
In primo luogo è necessario distinguere tra:
differenze contabili, che sorgono perché il valore con cui viene contabilizzata l’assegnazione è differente dal valore netto contabile del bene prima dell’operazione (ad esempio perché l’operazione viene contabilizzata al valore normale dell’immobile); 
differenze fiscali, che nascono confrontando il costo fiscalmente riconosciuto del bene (che può non coincidere con il suo valore netto contabile) con il valore fiscalmente assunto per l’assegnazione (compreso tra il catastale e il normale). 
Infatti, solo in presenza del secondo tipo e a determinate condizioni si può realizzare la compensazione, mentre il primo tipo assume rilievo nel conto economico. 
Queste differenze hanno natura di plus/minusvalenze quando nell’operazione sono coinvolti beni diversi da quelli che producono ricavi, mentre hanno natura di componenti positivi/negativi quando attengono a «immobili-merce».
In caso di cessione, al posto del valore di assegnazione, va considerato il corrispettivo, che a sua volta viene sostituito dal valore normale o catastale quando ad essi inferiore. Inoltre, almeno nell’assegnazione la base imponibile Iva si àncora su un valore (il cosiddetto «valore residuo»), che è differente da quello contabile ed anche da quello rilevante per l’i mposizione diretta.
Ad ogni modo, partendo dalle differenze che si creano contabilmente, le regole possono essere sintetizzate come segue.
Le plusvalenze contabili 
Le plusvalenze e i componenti positivi che derivano da assegnazioni e cessioni non sono rilevanti per il calcolo delle imposte sul reddito e dell’Irap 2016, anche se contribuiscono (in positivo) quando le norme tributarie fanno riferimento a grandezze del conto economico (ad esempio calcolo del Rol per l’articolo 96 del Tuir). 
La differenza principale, comunque, attiene alla fiscalità delle riserve sorte per effetto dell’accantonamento dell’utile comprendente (in tutto o in parte) questi componenti positivi, evidentemente non erosi dalle perdite di periodo. Infatti:
per le assegnazioni si tratta di normali riserve di utili;
per le cessioni (capitolo 5 della circolare) la distribuzione della riserva costituisce dividendo (per il socio di società di capitali) solo per la parte eccedente l’imponibile dell’imposta sostitutiva, a suo tempo assolta dalla società. 
È auspicabile che il modello Unico aiuti a tener distinte queste riserve e che non vengano previsti vincoli di priorità particolari in sede di distribuzione o di copertura perdite.
Le minusvalenze 
Le minusvalenze e i componenti negativi contabili emergenti dalle cessioni hanno piena rilevanza fiscale (anche a fini Irap); le minusvalenze da assegnazione vanno sterilizzate in Unico se relative a beni diversi da quelli che ordinariamente producono ricavi, laddove, invece, i componenti negativi da assegnazione di beni merce rilevano redditualmente, ma solo se il valore di assegnazione è posto pari al valore normale (limitazione non valida ai fini Irap). 
Le differenze fiscali 
Questi differenziali vanno tenuti ben distinti da quelli meramente fiscali, che non emergono in contabilità ma assumono rilievo nel calcolo dell’imposta sostitutiva. Sorgono dal confronto tra il valore fiscalmente rilevante ai fini dell’assegnazione (o il corrispettivo) e il costo fiscalmente riconosciuto del bene. 
Non comparendo a conto economico, non pongono problemi di deducibilità o tassabilità, ma la compensazione tra valori positivi e negativi sarà importante nel caso in cui si assegnino più immobili con differenziali di segno diverso. 
In base alla circolare 37/E questa compensazione (nella determinazione della base imponibile dell’8% o del 10,5%) è obbligatoria per tutti i differenziali negativi, tranne che per le minusvalenze da assegnazioni di beni diversi da quelli merce, per le quali l’articolo 101, comma 1,del Tuir impedisce ogni utilizzo fiscalmente rilevante.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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