Il nuovo spesometro trimestrale

Tra le tante importanti novità fiscali recate dal DL 193/2016, c.d. “Collegato alla Legge di Bilancio 2017”, assumono particolare rilievo le modifiche apportate alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Dal prossimo anno, infatti, lo spesometro dovrà essere trasmesso con cadenza trimestrale invece che annuale (permane comunque l'obbligo di trasmettere lo spesometro riferito al 2016). In contropartita è prevista la soppressione di alcune comunicazioni obbligatorie, tra cui, ad esempio, i modelli INTRASTAT riferiti agli acquisti di beni e servizi e la comunicazione “black list”.
 LO SPESOMETRO TRIMESTRALE
A decorrere dal 2017, i soggetti passivi IVA saranno dunque chiamati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni IVA (attive e passive, variazioni comprese) realizzate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Nella comunicazione dovranno essere ricompresi, in forma analitica:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile, l’aliquota IVA e l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
L’adempimento interessa tutte le operazioni IVA, senza alcuna esclusione di carattere oggettivo o soggettivo (si ritiene pertanto che le operazioni vadano indicate a prescindere dal loro importo e dalla tipologia giuridica della controparte). Le modalità di trasmissione del nuovo spesometro trimestrale saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’omesso o erroneo invio dei dati è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 25 per ciascuna fattura, con un massimo di € 25.000 (per maggiori informazioni si veda la circolare Tutto PROFESSIONISTI n. 21/2016).
LA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA
Sempre con effetto dal 2017, è poi previsto l’obbligo di comunicare, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA, mensili e trimestrali, effettuate (restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta). In particolare, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (dunque entro gli stessi termini della comunicazione IVA di cui sopra), i soggetti passivi IVA dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche effettuate (le informazioni da comunicare saranno definite da un apposito provvedimento).
Dall’adempimento sono espressamente esonerati i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i produttori agricoli esonerati) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i contribuenti “minimi” e forfetari). Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è prevista una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000.
L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E L’INVITO ALL’ADEMPIMENTO SPONTANEO
L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, sarà tenuta a elaborare e incrociare i dati ricevuti con le due nuove comunicazioni, per poi invitare il contribuente a regolarizzare quanto dovuto (mediante l’istituto del ravvedimento operoso) o, comunque, a fornire informazioni circa le violazioni e le anomalie riscontrate.
GLI ADEMPIMENTI SOPPRESSI
A fronte dell’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione è prevista, a decorrere dal prossimo anno, la soppressione dei seguenti adempimenti;
- comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione e/o noleggio;
- trasmissione dei modelli INTRASTAT riferiti agli acquisti di beni e servizi;
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici “black list”.
L’abrogazione dell’obbligo di trasmissione degli elenchi INTRASTAT è prevista dal 2017 e, pertanto, l’ultimo elenco acquisti (beni e servizi) da trasmettere è quello del mese di dicembre o dell’ultimo trimestre 2016. Anche la soppressione della comunicazione “black list” è prevista con effetto dal 2017 e, di conseguenza, permane l’obbligo di trasmissione dei dati riferiti al 2016.
 Fonte: Tutto AZIENDE n. 75/2016

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