La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

Le principali novità per imprese e professionisti 
Tra le tante importanti novità fiscali recate dal DL 193/2016, c.d. “Collegato alla Legge di Bilancio 2017”, assume senz'altro rilievo la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, ossia la facoltà di estinguere i debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo, compresi gli accertamenti esecutivi, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
A tal fine è necessario presentare un’apposita istanza all'Agente della riscossione entro il 22.1.2017.
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI
La definizione agevolata riguarda le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2015.
Il debito iscritto a ruolo, in particolare, può essere estinto senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate (su cui maturano interessi).
Oltre alle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi), restano dovuti in misura piena:
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia, quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo);
- l’aggio di riscossione (da rideterminare tenendo conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);
- il rimborso delle spese sostenute dall’Agente della riscossione per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento. 
LE DILAZIONI IN CORSO
Della definizione agevolata possono beneficiare anche i contribuenti che hanno già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza nel periodo 1.10 - 31.12.2016 siano regolarmente corrisposte.
La rideterminazione del debito residuo conseguente alla definizione agevolata terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica delle cartelle. Le somme già corrisposte a titolo di sanzione non sono comunque rimborsate.
Se per effetto dei pagamenti intervenuti il debitore ha già corrisposto quanto dovuto a seguito della rideterminazione del debito, è comunque necessario presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione. 
ESCLUSIONI
Per espressa previsione legislativa, dalla definizione agevolata restano escluse le somme iscritte a ruolo per:
- dazi e IVA all’importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Con riguardo alle contravvenzioni stradali, in particolare, il decreto stabilisce che possono essere “rottamati” soltanto gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione. 
MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE
Per beneficiare di tale interessante opportunità è richiesta la presentazione, entro il 22.1.2017, di un’apposita istanza (il 22.1.2017 cade di domenica ma, allo stato attuale, non è stato ancora precisato se il termine di presentazione slitta automaticamente al 23.1.2017).
Nella domanda deve essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e l’eventuale pendenza di contenziosi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute, e può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate, di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata deve avvenire entro il 15.12.2017, mentre la quarta e ultima rata deve essere versata non oltre il 15.3.2018.
Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo parrebbe intenzionato ad allungare il termine per l'adesione alla sanatoria e a raddoppiare il numero delle rate entro cui è possibile dilazionare il debito. Allo stato attuale, tuttavia, è opportuno fare le proprie valutazioni di convenienza sulla base della disciplina sopra esaminata. 
DECADENZA
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dalla definizione. In tal caso l’adesione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. 
Fonte: Tutto AZIENDE n. 75/2016

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