Bilancio 2016: le novità per la nota integrativa e la relazione sulla gestione

Per i bilanci 2016 devono essere rispettate le nuove regole contabili: ecco le novità sulla nota integrativa e sulla relazione sulla gestione
La vigente disciplina italiana del bilancio d'esercizio è contenuta negli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificato dal D.Lgs. n. 127/91 (emanato a seguito del recepimento delle direttive comunitarie, IV n. 78/660/CEE e VII n. 83/349/CEE), ed è interpretata ed integrata dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC. Due gruppi di regole di redazione dei bilanci di esercizio convivono, quindi, in Italia: i principi internazionali IAS/IFRS e i principi contabili interni che sono interpretati e integrati dall'OIC. (..)
Con la nuova direttiva n. 2013/34/UE si è compiuto un ulteriore avvicinamento tra i due gruppi di principi contabili, visto che tale direttiva perseguiva i seguenti obiettivi:semplificare la normativa con riduzione dei costi amministrativi;
accrescere la chiarezza, la comparabilità e la fiducia del pubblico nei bilanci e nell'informativa di bilancio, fornendo informazioni specifiche più ampie e coerenti.
La direttiva è stata recepita con D. Lgs. n. 139 del 18/8/2015 che è entrato in vigore il 1/1/2016, e si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data.  
Le modifiche della nota integrativa derivano dal recepimento delle previsioni contenute negli artt. 15, 16, 17 e 18 della direttiva. Tali articoli distinguono le informazioni sulla base delle dimensioni aziendali dell'impresa, poiché gli adempimenti informativi aumentano all'aumentare delle dimensioni. In particolare, l'art. 16 si applica indistintamente a tutte le imprese, mentre gli articoli 17 e 18, rispettivamente, alle medie e grandi imprese. Il recepimento è avvenuto con la modifica degli attuali artt. 2427 e 2427-bis c.c.
Novità nota integrativa : articolo 2427 codice civile
Nell'art. 2427 c.c. vengono fatte le seguenti modifiche:
n.ro 3), vengono eliminati i costi di ricerca e di pubblicità che non sono più capitalizzabili;
n.ri 7), 10) e 22-bis), vengono eliminati i riferimenti alla rilevanza dell'informazione, essendo stato già previsto al quarto comma dell'art. 2423 c.c. il principio di rilevanza tra i postulati di redazione del bilancio;
n.ro 9), viene modificato interamente in base alla nuova formulazione dell'art. 16 lettera d) della direttiva 34. Devono essere indicati:
l'importo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, indicandone la natura dell'eventuale garanzia reale prestata;
gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
gli impegni, da indicare distintamente, nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime. Tale riformulazione del punto 9) si rende necessaria per l'eliminazione delle disposizioni relative ai conti d'ordine di cui al terzo comma del previgente art. 2424 c.c.
n.ro 13), a seguito della soppressione delle voci E 20) e E 21) dell'art. 2425 c.c., relative all'indicazione nel conto economico delle voci proventi e oneri straordinari, e a seguito del disposto della lettera f) dell'art. 16 della direttiva 34, si rende necessario modificare integralmente il n.ro 13), che oggi deve prevedere l'indicazione dell'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Sicuramente su tale punto i principi OIC dovranno fare chiarezza. Non potranno essere utilizzati i vecchi criteri della nozione di attività straordinaria, che oggi non hanno più rilevanza civilistica. L'OIC 12 include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Oggi con la scomparsa delle voci E 20) e E 21), si debbono indicare in nota integrativa i proventi e gli oneri di dimensione o incidenza eccezionali, ciò come meglio precisato al considerando n. 21 della direttiva n. 34 per motivi di comparabilità del bilancio. Oggi la norma vuole l'indicazione in nota solo di eventi eccezionali sia per dimensione che per incidenza. Si dovranno quindi fissare delle soglie quantitative che dovranno stabilire quando tali elementi di ricavo o di costo dovranno essere indicati in nota integrativa. Tale compito viene lasciato dal legislatore all'interprete e gli OIC dovranno emanare dei principi che possano aiutare il redattore del bilancio. La logica del legislatore europeo è di evitare comportamenti disomogenei tra società e quindi evitare il reiterarsi di situazioni in cui si tende a trattare come straordinarie le operazioni rilevanti o inusuali che comportano il sostenimento dei costi, mentre come ordinarie quelle produttive di ricavi.
n.ro 16), viene ampliata l'informazione con l'indicazione dei rapporti economici che possono intercorrere tra la società e gli amministratori e sindaci. Si dovranno indicare separatamente per ciascuna categoria oltre ai compensi, le anticipazioni concesse, i crediti concessi con l'indicazione del tasso di interesse e delle condizioni praticate, gli importi eventualmente rimborsati, gli importi cancellati o rinunciati nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di qualsiasi tipo di garanzie prestate. Naturalmente rimane ferma la disciplina dell'art. 2399 c.c. che vieta i rapporti patrimoniali che possano compromettere l'indipendenza dei sindaci;
n.ro 18), oltre all'indicazione dell'emissione delle azioni di godimento si dovranno indicare i warrants e le opzioni emesse dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono, come previsto dalla lettera j) dell'art. 17 della direttiva 34;
n.ro 22-quater), viene aggiunto per il recepimento della lettera q) dell'art. 17 della direttiva. Si deve notare che la lettera q) dell'art. 17 della direttiva prevede l'indicazione degli effetti finanziari dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale. Il nostro legislatore sul punto ha previsto l'indicazione in nota integrativa di tali effetti anche se sono stati indicati in bilancio. Tali fatti fino ad oggi venivano indicati solo nella relazione di gestione. Si deve indicare sia la natura che l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Se si parla di natura ed effetto del fatto, si dovrà procedere ad una sua misurazione sia in termini patrimoniali, finanziari che economici. Sulla nozione di "rilievo", si possono avere due interpretazioni:
il legislatore si è voluto discostare dalla direttiva, non volendo confonderla con il principio di rilevanza che nel caso in esame deve essere sempre rispettato. Con il concetto di "fatti di rilievo" il legislatore vuole esprimere un concetto di natura diversa. L'aggettivo "rilievo" si riferisce al fatto e non al bilancio, quindi devono essere indicati anche fatti rilevanti che possono non avere effetti rilevanti sul bilancio;
il legislatore ha recepito in modo erroneo la direttiva, doveva limitare tale indicazione ai fatti verificatesi dopo la chiusura del bilancio. Quindi il concetto di "fatti di rilievo" potrebbe essere lo stesso del principio di rilevanza. Su questo punto sicuramente sarà di aiuto l'interpretazione dell'OIC che dovrà prevedere quando un fatto avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio sarà da considerarsi di "rilievo" oppure no. Sul punto lo Ias 10 essendo in linea con quanto disposto dalla direttiva 34, potrebbe essere una buona fonte di interpretazione per tale fattispecie;
n.ri 22-quinquies) e 22-sexies), vengono aggiunti per il recepimento delle lettere l), m) e n) dell'art. 17 della direttiva. Si deve indicare sia i luoghi dove sono disponibili le copie dei bilanci consolidati sia dell'insieme più grande che dell'insieme più piccolo di cui la società fa parte in quanto controllata e sia il nome e le sedi legali delle società che redigono i bilanci consolidati citati. Sul punto il n.ro 22-sexies) omette di precisare come indicato nella lettera m) dell'art. 17 della direttiva, che l'insieme più piccolo deve fare parte dell'insieme più grande previsto nella lettera l), tale mancanza è dovuta ad un errore di recepimento che può essere superato con l'applicazione della direttiva;
n.ro 22-septies), viene previsto obbligatoriamente in nota integrativa la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;
il 2° comma, viene aggiunto all'art. 2427 del c.c., si prevede che l'esposizione delle informazioni in nota integrativa devono essere presentate secondo l'ordine in cui le voci sono elencate nello stato patrimoniale e nel conto economico. Tale principio è riportato tra le disposizioni generali della redazione della nota integrativa previste all'art. 15 della direttiva 34.
Novità nota integrativa: articolo 2427-bis codice civile
Nell'art. 2427-bis del c.c. vengono fatte le seguenti modifiche:
1° comma, viene modificata la lettera b) e vengono aggiunte le lettere b-bis), b-ter) e b-quater), ciò al fine di recepire quanto previsto nell'art. 16 par. 1) lettera c) della direttiva in merito alle informazioni da indicare al "fair value" degli strumenti finanziari. Aumentano le informazioni da fornire relativamente agli strumenti finanziari derivati, per ogni categoria, oltre il "fair value", l'entità, la natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare i flussi finanziari futuri, si devono indicare i criteri di determinazione nel caso che il "fair value" non derivi da valori di mercato nonché le variazioni di valore iscritte in conto economico o nella riserva di patrimonio netto. Infine va compilata una tabella riepilogativa di tutte le variazioni di valore intervenute nell'esercizio per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato.
2°, 3° e 4° comma, vengono eliminati, poiché le disposizioni in essi contenute vengono integralmente inserite nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2426, c.c., in quanto con il recepimento della direttiva gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, saranno valutati al "fair value". Le variazioni di "fair value" saranno imputate al conto economico. Nel caso di strumenti finanziari di copertura dei rischi legati ai flussi finanziari attesi di altri strumenti finanziari, la variazione del "fair value" sarà iscritta in una riserva di patrimonio netto.
Oltre a tali modifiche andranno illustrati in nota integrativa i criteri che hanno dato attuazione al principio di rilevanza previsto all'art. 2423 c. 4 c.c.
Novità relazione sulla gestione
Per quanto concerne la relazione sulla gestione, si ha solo la soppressione dell'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio prevista dal n.ro 5 dell'art. 2428 c.c., essendo stata inserita, tale informativa, nella nota integrativa come disposto dalla direttiva 34.
Fonte: Fisco e tasse.com del 30/12/2016

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