In dichiarazione IVA 2017 opzioni e revoche dei regimi per soggetti minori

I righi VO33 e VO34 recepiscono i chiarimenti a suo tempo forniti dall’Agenzia delle Entrate circa la revoca anticipata delle opzioni.
Il modello di dichiarazione IVA 2017 recepisce nel quadro VO relativo alle opzioni e alle revoche quanto statuito dalla circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016 n. 10 in merito alla revocabilità delle opzioni esercitate nei periodi precedenti, strumentali all’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Si ricorda, infatti, che la L. 208/2015 aveva modificato, con effetto dal 2016, i requisiti per l’accesso a tale regime, nonché le modalità di tassazione del reddito per i soggetti che iniziavano l’attività. In forza di tali modifiche, l’Agenzia delle Entrate (circ. 8 aprile 2016 n. 12, § 6.1, e 4 aprile 2016 n. 10, § 3.1.1) aveva confermato la possibilità di revocare anticipatamente l’opzione a suo tempo effettuata in applicazione dell’art. 1 del DPR 442/97, norma che consente la variazione dell’opzione e della revoca di un regime nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Di regola, infatti, l’opzione per il regime ordinario da parte di “forfetari” e “minimi” vincola per un triennio.
In particolare, previa revoca, dal 2016 poteva essere applicato il regime forfetario da parte di chi, nel 2015:
- avesse esercitato l’opzione per il regime ordinario, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario;
- avesse esercitato l’opzione per il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011 (come previsto dalla ris. Agenzia delle Entrate 23 luglio 2015 n. 67), pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario;
- avesse optato per il regime ordinario, pur avendo i requisiti per applicare il regime di vantaggio (DL 98/2011).
A tal fine sono stati modificati i righi VO33 (dedicato al regime forfetario) e VO34 (dedicato al regime di vantaggio) del modello IVA 2017.
Nel rigo VO33 la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che, essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, hanno optato, nell’anno 2016, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. Invece, la casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno applicato nel 2016 il regime forfetario, previa revoca dell’opzione per il regime ordinario esercitata per il 2015.
Trattandosi di soggetto che nel 2016 ha applicato il regime agevolato con esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017.
Il rigo VO34, invece, consta di tre caselle occorrenti:
- la prima, per comunicare l’opzione per il regime ordinario dal 2016, da parte di coloro che hanno applicato in precedenza il regime di vantaggio;
- la seconda, per comunicare l’applicazione per il 2016 del regime forfetario, previa revoca anticipata dell’opzione per l’ordinario esercitata nel 2015 dai soggetti che avevano i requisiti per applicare il regime di vantaggio;
- la terza, per comunicare l’applicazione per il 2016 del regime forfetario, previa revoca anticipata dell’opzione per il regime di vantaggio effettuata nel corso del 2015 in applicazione della ris. Agenzia delle Entrate 23 luglio 2015 n. 67.
I chiarimenti non dovrebbero essere estensibili a periodi diversi
I chiarimenti forniti con le circolari sopra citate, essendo strettamente collegate alle modifiche introdotte con la L. 208/2015, devono ritenersi circoscritti alle fattispecie indicate, relative ad un’opzione effettuata oppure operativa nel 2015 e revocata a decorrere dal 1° gennaio 2016, e non dovrebbero essere estensibili a periodi diversi. Pertanto, ai fini dell’accesso al regime forfetario, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime ordinario nel 2016 non potrebbero revocare anticipatamente tale scelta in quanto nessuna modifica a carattere sistematico ha subito il sistema dei regimi agevolati dal 2017.
D’altra parte, va considerato che l’opzione per il regime ordinario determina l’applicazione naturale per questa categoria di soggetti della contabilità semplificata, la quale ha subito, dal 2017, per effetto della L. 232/2016, importanti modifiche circa le modalità di determinazione del reddito d’impresa e di tenuta della contabilità. Andrebbe, quindi, chiarito in modo ufficiale se, stante l’ampio dettato dell’art. 1 del DPR 442/97, tale intervento sul regime di contabilità semplificata consenta di revocare le opzioni precedentemente esercitate al pari di quanto avvenuto nel transito dai periodi 2015-2016.
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI

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