Lettere d’intento, test sugli importi

Da verificare l’ammontare entro cui si può emettere fattura senza Iva
La soppressione della possibilità di riferire la dichiarazione d’intento degli esportatori abituali agli acquisti da eseguire entro un determinato periodo di tempo, opzione non più ammessa per le operazioni dal 1° marzo 2017, ha raggiunto un primo (sicuro) obiettivo: quello di lasciare, almeno in parte, il peso dei controlli in capo ai fornitori. Con le vecchie dichiarazioni “a tempo”, infatti, il cedente o prestatore doveva preoccuparsi solamente di effettuare l’operazione nel periodo segnalato dal cliente, restando esclusa ogni valutazione in merito all’entità degli acquisti posti in essere, fatto salvo, naturalmente, il rispetto dei requisiti di legge per l’applicazione del regime di non imponibilità (ricezione della lettera d’intento e riscontro telematico della ricevuta di presentazione rilasciata dalle Entrate) e l’adozione di misure idonee a evitare il coinvolgimento in fenomeni di frode. Con le nuove regole, che limitano l’utilizzo delle lettere d’intento solo per operazioni singole o per acquisti fino a un certo ammontare, il fornitore è invece tenuto a prestare la massima attenzione per evitare di emettere fattura senza Iva per importi eccedenti quelli indicati. Le conseguenze possono essere gravose, considerandosi la fattispecie assimilata a quella di chi emette fattura non imponibile in mancanza della dichiarazione d’intento. Resta da vedere l’utilità della nuova misura antievasione, soprattutto in considerazione del fatto che all’esportatore abituale che, per esempio, goda di un plafond di un milione di euro, non è certamente vietato rilasciare dieci lettere d’intento di pari importo ad altrettanti potenziali fornitori. Se ognuno di essi esegue forniture di beni/servizi nel rispetto della soglia massima indicata dal cliente/esportatore, infatti, si ha comunque uno splafonamento di 9 milioni di euro. Per intercettare simili fenomeni potrebbe servire la nuova trasmissione trimestrale dei dati delle fatture, ma, in quest’ottica, non c’era probabilmente bisogno di modificare le lettere d’intento. 
In ogni caso, è bene ricordare che la nuova dichiarazione d’intento (approvata con provvedimento 213221/2016) deve essere utilizzata per gli acquisti effettuati (in senso Iva) dopo il 28 febbraio. I vecchi modelli, quale che sia la modalità di utilizzo del plafond, vanno impiegati per le operazioni fino a tale data. Se, prima del 28 febbraio, ci si è avvalsi della versione precedente del modello con indicazione di un periodo che va oltre detto termine, compilando i campi 3 e 4 (non più presenti nelle nuove lettere), la dichiarazione cessa di avere effetto alla fine di tale mese. Pertanto, se l’esportatore vuole ancora acquistare senza pagamento dell’imposta dal 1° marzo, deve presentare il nuovo modello, munito di ricevuta. La risoluzione 120/E/2016, al contrario, ha confermato che restano valide le vecchie lettere d’intento emesse per singola operazione o a importo fisso che non siano “esaurite” alla suddetta data. Confermata anche la necessità di una nuova lettera d’intento e di una nuova ricevuta delle Entrate, se si vuole incrementare l’importo degli acquisti senz’Iva (per ridurre l’importo del plafond non è invece necessario coinvolgere gli uffici fiscali, essendo sufficiente una comunicazione al fornitore, meglio se scritta, per evitare d’incorrere in errori). 
Il nuovo modello non ha conseguenze per l’utilizzo del plafond in dogana al fine di eseguire importazioni senza applicazione dell’imposta. Come chiarito dalla risoluzione 38/E/2015 e meglio precisato dalla nota delle dogane 58510/2015, in effetti, la dichiarazione, da presentare telematicamente alle Entrate (senza più necessità di presentazione del modello cartaceo all’ufficio doganale), poteva e può riguardare solo importazioni singole o una pluralità di operazioni doganali fino a un certo importo. Da vedere, infine, se il modello subirà ulteriori modifiche in vista della possibilità di utilizzare il plafond per evitare il pagamento del tributo in caso di estrazione di beni dai depositi Iva che comporti il versamento dell’imposta, in base alle nuove regole applicabili dal 1° aprile 2017.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli - Massimo Sirri

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