Opzione Iri al test convenienza

Il nodo della tassazione degli utili non prelevati e i limiti alla deducibilità
Imprese individuali, società di persone e srl «a ristretta base proprietaria» (di cui all’articolo 116 del Tuir) si interrogano sulla convenienza ad abbracciare il nuovo regime Iri disegnato dall’articolo 55-bis del Turi introdotto dal comma 547 dell’articolo 1 della legge di Bilancio. Se è vero che l’opzione potrà essere esercitata, per la prima volta, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017, il passaggio alla “logica Iri” non è privo di conseguenze sui comportamenti che è più opportuno assumere da parte del titolare o dei soci per massimizzare i vantaggi del diverso regime, per cui scegliere per tempo è certamente opportuno. Senza considerare, poi, che il comma 1 della nuova disposizione riserva il regime Iri alle imprese in contabilità ordinaria, con la conseguenza che chi fosse in semplificata ed intendesse sfruttare la “flat tax” deve predisporsi, anche contabilmente, alla doppia opzione.
Ma quali variabili vanno valutate per focalizzare la tipologia di imprese che potrebbero essere interessate e, viceversa, quelle che non trarrebbero alcun vantaggio dal nuovo regime? Andiamo per gradi.
Sostanzialmente, l’opportunità offerta consiste nell’assoggettare a una imposizione separata (alla stessa aliquota del 24% comune all’Ires) il reddito non prelevato, derogando alla tradizionale trasparenza (ma non a livello contributivo) e rinviando nel tempo l’applicazione dell’Irpef progressiva. Il cumulo tra l’imposta proporzionale e quella progressiva viene evitato non attraverso il ricorso a meccanismi noti quali il credito d’imposta o l’imposizione parziale dei “dividendi”, ma rendendo deducibili i prelievi. L’apparente semplicità di questa tecnica, tuttavia, costituisce uno dei limiti principali del regime: infatti, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 55-bis limita questa deducibilità con modalità che la relazione allegata cerca di spiegare con alcuni esempi, ma che si presenta estremamente complessa e non priva di ambiguità (si veda il Sole 24 Ore del 13 dicembre).
Ma c’è un altro aspetto che va messo in evidenza. Curiosamente, per un regime che si rivolge a soggetti che dichiarano ordinariamente più utili che perdite, l’articolo 55-bis si interessa di disciplinare, al momento dell’uscita dal regime, il trattamento delle perdite riportabili, ma non degli utili non ancora prelevati. Come colmare la lacuna? Una prima soluzione potrebbe essere quella di considerare tutti gli utili residui come prelevati nell’ultimo anno di applicazione del regime. Essi sarebbero così deducibili in tale periodo d’imposta (presumibilmente nei limiti del “plafond Iri” di cui al comma 3) ma comporterebbero una tassazione integrale ai fini Irpef (progressiva) che non pare tollerabile, pena il sicuro insuccesso del regime. La seconda soluzione possibile richiama l’analogia con quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 170 del Tuir in caso di trasformazioni regressive, così come l’ingresso nel regime Iri ricorda il comma 3 della medesima norma (trasformazioni progressive). Le riserve di utili prodotte dalla Srl ante trasformazione e ancora presenti al momento del passaggio a società di persone, se distintamente rilevate in bilancio, vengono tassate solo al momento della distribuzione. Se questa regola può essere compatibile nel mondo Iri, il successivo comma 5 dell’articolo 170 prevede che l’imposizione avvenga come dividendo, ossia sulla base di una regola sconosciuta al regime Iri. Se ne deve dedurre che, anche in questo caso, alla tassazione sul socio-titolare debba contrapporsi la deducibilità del prelievo in capo all’impresa, presumibilmente in unica soluzione al momento del mancato rinnovo del regime. Prevederne la deduzione contestualmente ai prelievi, anche quando l’Iri è stata abbandonata, “restituirebbe” molto spesso ben più del 24% originario. 
Quello che è certo è che nessun imprenditore entra in un regime se non sono definite le condizioni di uscita, per cui il punto andrà chiarito quanto prima.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli
Il «peso» della presenza di altri redditi
Concentrando l’attenzione sui calcoli di convenienza, sono diverse le variabili in gioco, non senza premettere che sarebbe sbagliato limitarsi a confrontare la tassazione “con Iri” e “senza Iri” dimenticandosi che, nella quasi totalità delle ipotesi, l’apparente vantaggio immediato comporterà un successivo assoggettamento a Irpef proporzionale (e relative addizionali) dei prelievi. Si tratta di un errore paragonabile a quello che commetterebbe un socio di srl ordinaria valutando solo l’Ires e trascurando l’imposizione sul dividendo. Le variabili da considerare appaiono:
la tendenza dell’impresa a produrre, per tempi non brevi, utili superiori alle esigenze del titolare o dei soci;
l’ammontare di oneri indeducibili ai fini dell’imposizione diretta;
il “plafond” di utili già tassati per trasparenza e non prelevati al momento di ingresso nel regime (riserve pregresse);
la presenza o meno di altri redditi personali per il titolare o i soci.
In merito al punto 1, più è ampia la forbice temporale tra reddito prodotto e utili prelevati, più si conserva il beneficio della momentanea sostituzione della tassazione progressiva con quella sostitutiva proporzionale. Contrariamente, gli stessi esempi della relazione alla legge di Bilancio mostrano che elevati prelievi azzerano ogni beneficio, fino al punto da rendere in alcuni casi l’imposizione complessiva temporaneamente maggiore dell’ipotesi in cui non si fosse optato per l’Iri.
Circa il punto 2, come sostenuto dalla relazione governativa, «i redditi d’impresa eccedenti la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo restano assoggettati esclusivamente a Iri, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento, analogamente a quanto avviene con riferimento alla tassazione Ires». Sembra, quindi, di poter concludere che maggiori sono abitualmente gli oneri indeducibili (costi auto, Imu ecc.), maggiore sarà il risparmio in termini di sostituzione dell’aliquota proporzionale con quella progressiva.
Le riserve di utili preesistenti al momento del passaggio all’Iri interessano perché, stante la priorità nel prelievo disposta dal comma 6, allontanano nel tempo l’imposizione proporzionale, al punto che non sarà raro che alcune imprese in regime Iri, per diversi periodi d’imposta a partire dal 2017, si trovino a pagare solo il 24% sul reddito d’impresa.
Infine, la presenza o meno di altri redditi personali da parte del titolare, dei collaboratori familiari e dei soci è importante ai fini della scelta, e non solo per gli eventuali oneri deducibili/detraibili, il cui sfruttamento è fisiologicamente “a rischio” ogniqualvolta si opta per un regime sostitutivo (la “cedolare” sugli affitti insegna) o per la compensabilità tra redditi Iri e altre perdite d’impresa (presumibilmente a quadro RH). Ma quanto perché, conoscendo le altre fonti reddituali, è possibile sfruttare una delle peculiarità del sistema IRI, ossia la possibilità di dosare, attraverso i prelievi, l’imposizione progressiva, un po’ come per i dividendi dei soci qualificati.

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