Per «Intra-2» un addio a metà

Per i contribuenti resta l’obbligo di comunicazione dei dati ai fini statistici
Passo d’addio in questi giorni per i modelli Intra-2 che segnalano all’agenzia delle Dogane acquisti intracomuniatri di beni e prestazioni di servizi ricevuti da soggetti comunitari. Questo mentre resta la necessità di comunicare i dati sulle operazioni a fini statistici. Il tutto è frutto degli effetti del decreto legge semplificazioni. E dell’intreccio fra le regole sugli invii e la nuova previsione relativa alle comunicazioni Iva. Ma andiamo con ordine. 
Domani, mercoledì 25 gennaio, è il termine ultimo per la trasmissione telematica all’agenzia delle Dogane, degli elenchi riepilogativi (modelli Intra-2) relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea, in riferimento al quarto trimestre e al mese di dicembre dell’anno 2016. 
A chiarire la necessità di questo adempimento, considerata la poca chiarezza del dato normativo, sono state le stesse Dogane che, con la nota n. 244 del 10 gennaio, hanno precisato come la soppressione degli Intrastat acquisti, disposta dall’articolo 4, comma 4, lett. b) del decreto legge 193/2016 – in abrogazione dell’articolo 50, comma 6, del decreto legge 331/1993 – riguardi gli acquisti e le prestazioni rese a partire dal 1° gennaio 2017.
A partire da questa data, infatti, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, in sostituzione del cosiddetto “spesometro”. Oggetto di questa comunicazione sono i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle variazioni. Per cui, l’ulteriore presentazione dell’Intra acquisti risulterebbe una vera e propria duplicazione degli adempimenti. Lo stesso non si può dire per le operazioni effettuate nell’ultimo trimestre e nell’ultimo mese del 2016, per le quali, se non valesse ancora l’obbligo di trasmissione del modello che è stato abrogato, l’amministrazione finanziaria non potrebbe disporre di alcuna informazione a riguardo.
Il documento dell’agenzia delle Dogane non chiarisce, invece, un altro punto controverso, che riguarda l’obbligo unionale della rilevazione dei dati statistici.
Il Sistema Intrastat, infatti, garantisce l’assolvimento di due importanti funzioni. Oltre al controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi, è diretto a fornire anche le statistiche a riguardo. A questo fine le Autorità degli Stati hanno adottato, in recepimento della regolamentazione unionale, norme per disciplinare gli aspetti sia fiscali che statistici che sono connessi a queste operazioni. A seguito della soppressione prevista dall’articolo 4, comma 4, lett. b) del decreto legge, ci si chiede attraverso quali strumenti informativi l’Istat potrà in futuro conoscere e gestire i dati relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari e con quale tempistica. Di certo non risulta scalfito dalle scelte del legislatore nazionale il Regolamento 2004/638/CE (e il suo Regolamento attuativo), che continua a prevedere l’obbligo di fornire le informazioni per l’Intrastat ai fini statistici per i soggetti passivi Iva che effettuano scambi intracomunitari in valore superiore alle soglie fissate annualmente dagli Stati. Pertanto sembrerebbe ragionevole ipotizzare la permanenza del modello Intra-2 o quanto meno la mancata abolizione integrale dello stesso nella parte statistica. Infatti, il decreto legge 193/2016, abrogando il comma 6 dell’articolo 50 del decreto legge 331/1993 non sembrerebbe aver eliminato anche l’obbligo dell’invio degli stessi dati all’Istat disciplinati al comma 6-ter, in attuazione del quale il Dm 22 febbraio 2010, recependo sia la direttiva 2006/112/CE che il regolamento 2004/638/CE, ha dettato le regole puntuali circa la disciplina degli elenchi riepilogativi sia ai fini fiscali che statistici.
A conferma di questa lettura della novità normativa fa da supporto la Scheda esplicativa del Dossier relativo al decreto legge. A commento dell’introduzione dei due nuovi adempimenti trimestrali – comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva – il legislatore sottolinea che, di conseguenza, sono eliminati alcuni adempimenti (lo spesometro, la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la comunicazione operazioni con Paesi black list), mentre sono solo semplificati gli adempimenti connessi alla presentazione all’agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle prestazioni di servizi intracomunitari.
Fonte: Il sole 24 ore autore Anna Abagnale Benedetto Santacroce


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