Per le imprese minori, competenza per tutto il 2016

I componenti che concorrono al reddito 2016 in base a tale criterio non rileveranno successivamente anche se si ha la manifestazione finanziaria
Le modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori e le conseguenti variazioni sulle modalità di determinazione del reddito sono operative dal periodo d’imposta 2017. Ciò significa che il reddito d’impresa del 2016, che sarà dichiarato con il modello REDDITI 2017, è determinato con le consuete regole finora applicate da tali soggetti, ossia facendo applicazione del principio di competenza (art. 109 commi 1 e 2 del TUIR).
Si consideri, ad esempio, un’operazione eseguita o ricevuta nel 2016 rispetto alla quale la fattura viene emessa o ricevuta nel 2017, periodo in cui può avvenire anche il relativo incasso o pagamento. Ai fini delle imposte sui redditi il componente rileva in base al principio di competenza nel 2016.
Naturalmente, laddove l’incasso o il pagamento della fattura avvenisse nel 2017, tale manifestazione finanziaria non rileverebbe nel regime di cassa in quanto il componente ha già concorso alla formazione del reddito del periodo precedente secondo le regole del regime applicato.
Sempre secondo il criterio di competenza vanno imputate all’esercizio 2016 le spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dall’impresa per tale anno, ma pagate nel 2017. A tali fini, nessun rilievo assume il principio di cassa “allargato” che disciplina l’imponibilità dei compensi solo in capo al lavoratore dipendente.
Nei casi in cui, in applicazione del principio di competenza vigente per il 2016, dovesse essere rilevato un rateo o un risconto, salve eventuali diverse indicazioni ufficiali, si ritiene che la parte di componente, che non abbia concorso alla formazione del reddito 2016, dovrebbe concorrere alla formazione del reddito nell’esercizio successivo.
Tale modo di procedere sarebbe conforme anche all’art. 1 comma 19 della L. 232/2016 il quale, nel disciplinare il trattamento dei componenti reddituali in caso di passaggio tra regimi, dispone che, per evitare salti o duplicazioni d’imposta, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.
Si consideri, ad esempio, la fattura ricevuta nel 2016 per il pagamento anticipato del canone di locazione semestrale (1° ottobre 2016-31 marzo 2017) dei locali aziendali, rispetto alla quale è stato rilevato un risconto attivo per stornare al 2017 la quota di costo non di competenza. In tal caso, la quota di costo rinviata dovrebbe concorrere alla formazione del reddito 2017, benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione finanziaria.
Allo stesso modo si ipotizzi che, nell’esempio sopra proposto, il canone di locazione venga pagato in via posticipata per il semestre trascorso, comportando la rilevazione di un rateo passivo per integrare il reddito 2016 della quota di costo di competenza. In tal caso, non concorrerebbe alla formazione del reddito 2017 l’intero pagamento effettuato in tale anno, poiché una parte di questo è già stata imputata all’esercizio precedente in base al criterio di competenza.
Variazioni dell’imponibile dal divario tra esecuzione e pagamento/incasso
Un’altra rilevazione di fine esercizio che le imprese minori devono fare per determinare secondo competenza il reddito relativo al 2016 riguarda le fatture da emettere e da ricevere, specialmente per le operazioni eseguite o ricevute nell’ultimo periodo dell’anno che sono fatturate e/o pagate nei primi mesi di quello successivo. Anche in tale ipotesi il componente rileva nel 2016, periodo in cui l’operazione si considera effettuata secondo i criteri dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, mentre nessun rilievo assume la manifestazione finanziaria realizzatasi nel 2017 durante l’applicazione del regime di cassa.
Dal 2017, il mantenimento dell’attuale divario tra i momenti di esecuzione dell’operazione, fatturazione e pagamento potrebbe determinare conseguenze rilevanti per le imprese.
Infatti, alle medesime condizioni, i ricavi per le operazioni effettuate e i costi per quelle ricevute relativi agli ultimi mesi del 2017 (i quali – come abbiamo visto – fino al 2016, concorrono comunque alla formazione del reddito in base al criterio di competenza) non risulteranno, quantomeno tutti, incassati e pagati e, conseguentemente, non concorreranno alla formazione del reddito del periodo, determinando variazioni dell’imponibile fiscale.
Fonte: EUTEKNE Autore Paola RIVETTI


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