Ultimo round per il modello INTRA acquisti

L’adempimento è abolito ma resta dovuta la comunicazione entro il 25 gennaio, per l’ultimo mese o trimestre 2016
Il 25 gennaio 2017 rappresenta l’ultimo appuntamento per la presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni effettuati e alle prestazioni di servizi ricevute. L’obbligo è stato abolito con l’art. 4 comma 4 lett. b) del DL 193/2016, in conseguenza dell’introduzione della “nuova” comunicazione trimestrale dei dati delle fatture.
In ragione del fatto che la comunicazione delle fatture, disciplinata dall’art. 21 del DL 78/2010, monitora le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, resta dovuta la presentazione degli INTRA acquisti con riferimento alle operazioni relative all’ultimo mese o trimestre 2016 (a seconda della diversa periodicità prevista per i soggetti passivi IVA). La necessità di effettuare l’ultimo adempimento, entro il termine del 25 gennaio 2017 (sia per i soggetti tenuti alla presentazione degli INTRA mensili sia per coloro che li presentano trimestralmente), è stata, tra l’altro, confermata dalla stessa Agenzia delle Dogane con nota n. 244/2017.
Ciò è coerente con il fatto che nell’ambito dello “spesometro” annuale (disciplinato anch’esso dall’art. 21 del DL 78/2010, secondo la versione precedente alle modifiche di cui al DL 193/2016) le operazioni intracomunitarie non erano rilevate.
Dunque, con la nuova comunicazione dei dati delle fatture, la rilevazione delle operazioni intracomunitarie continuerà ad avere carattere trimestrale (fatto salvo il primo semestre 2016), come avverrà per la generalità delle fatture emesse e ricevute.
Rimane aperta la questione relativa alle prestazioni rese in applicazione dell’art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72. Da un lato, si tratta certamente di operazioni soggette agli obblighi INTRA; dall’altro si tratta di operazioni prive del requisito di territorialità IVA in Italia (il che non dovrebbe comportare la comunicazione delle fatture, se l’art. 21 del DL 78/2010 si riferisce alle sole operazioni rilevanti ai fini dell’imposta), fermo l’obbligo di emissione della fattura ex art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72.
Le prestazioni di servizi disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies del DPR 633/72, invece, già risultavano esonerate dalla rilevazione ai fini INTRASTAT.
D’altro canto, va rilevato che, secondo la direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri della Ue:
- hanno la facoltà di richiedere il riepilogo dei soli acquisti intracomunitari di beni (e non anche degli acquisti di servizi);
- non sono tenuti a richiedere l’indicazione delle prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti stabiliti in un altro Stato membro, per le quali non è previsto il meccanismo del reverse charge (vale a dire le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72).
Va detto che, per le prestazioni di servizi “generiche” ex art. 7-ter (modello INTRA 1-quater), mediante le semplificazioni di cui all’art. 23 del DLgs. 175/2014, rese operative con la determinazione Agenzia delle Dogane n. 18978 del 19 febbraio 2015, le informazioni da rilasciare sono state ridotte a:
- numero di identificazione IVA della controparte, comprensivo del codice ISO dello Stato di riferimento;
- ammontare delle operazioni;
- codice identificativo del tipo di servizio;
- Stato in cui è effettuato il pagamento del servizio.
Le modifiche alla disciplina INTRASTAT previste dal DL 193/2016 non sembrano, tuttavia, aver intaccato la sezione statistica dei modelli.
Al di là del tenore letterale dell’art. 4 comma 4 lett. b) del DL 193/2016 (il quale prevede l’abolizione degli obblighi di cui all’art. 50 comma 6 del DL 331/93), va rilevata la piena vigenza del Regolamento CE 638/2004.
L’art. 9 del Regolamento, tuttora in vigore, impone agli Stati Ue di rilevare una serie di informazioni e l’art. 12 richiede la trasmissione alla Commissione europea dei “risultati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri”. Sembra, quindi, difficile ipotizzare una integrale abolizione dei modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater, come sembra affermare (forse frettolosamente) l’Agenzia delle Dogane nella nota del 10 gennaio 2017.
Considerazioni analoghe riguardano il modello INTRA-12, relativo agli acquisti intracomunitari degli enti non commerciali e dei produttori agricoli “esonerati”. Detto adempimento dovrebbe permanere, in quanto disciplinato dall’art. 49 del DL 331/93 (e non dal successivo art. 50 comma 6).
Necessario il coordinamento con la disciplina VIES
Da ultimo, si osserva come il venir meno degli obblighi di rilevazione, ai fini INTRASTAT, degli acquisti di beni e servizi da soggetti comunitari debba essere coordinato con la disciplina VIES. A norma dell’art. 35 comma 7-bis del DPR 633/72 i soggetti passivi che non presentano modelli INTRA per quattro trimestri consecutivi sono destinatari di specifiche comunicazioni propedeutiche all’esclusione della relativa partita IVA dalla banca dati VIES. Questa regola renderebbe difficile permanere nel VIES per coloro che in ambito comunitario effettuano solo acquisti, visto che, proprio per tali acquisti, dal 2017 è venuto meno l’obbligo di rilevazione INTRASTAT.
Fonte: Eutekne autore Emanuele Greco

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