Il nuovo modello di dichiarazione d’intento

Le principali novità per imprese e professionisti
 Con Provvedimento n. 213221/2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per gli acquisti senza addebito d’imposta effettuati dal 1.3.2017. Rispetto al modello attualmente in uso, il nuovo modello non contempla più la possibilità di utilizzare il plafond per le operazioni comprese in un determinato periodo. 
 IL NUOVO MODELLO DI
Il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento agli acquisti che saranno effettuati in un determinato periodo. Sono stati, infatti, eliminati i campi 3 e 4, “operazioni comprese nel periodo da … a …”, della sezione “DICHIARAZIONE” e, pertanto, è sempre richiesta l’indicazione dell’ammontare del plafond che si intende utilizzare per gli acquisti da effettuare presso ciascun fornitore (si veda la FE n. 23/2016).
Gli esportatori abituali, in particolare, potranno utilizzare soltanto il campo 1 (indicando l’importo del plafond destinato a una singola operazione) o il campo 2 (indicando l’importo fino a concorrenza del quale s’intende utilizzare il plafond per più operazioni di acquisto) del nuovo modello. 
 I PRIMI CHIARIMENTI
Con RM n. 120/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo modello DI può essere utilizzato soltanto per le operazioni di acquisto e importazione che saranno effettuate dal 1.3.2017. Di conseguenza, per gli acquisti e le importazioni da realizzare entro il 28.2.2017, continua a dover essere utilizzato il modello precedente (approvato con Provvedimento 12.12.2014 e poi modificato con Provvedimento 11.2.2015).
Qualora la dichiarazione d’intento riguardi una molteplicità di acquisti da effettuare entro un determinato importo (utilizzo del campo 2, “operazioni fino a concorrenza di euro”, della sezione “DICHIARAZIONE”), l’Agenzia delle Entrate invita gli esportatori abituali a monitorare periodicamente l’utilizzo del plafond presso ciascun singolo fornitore, al fine di non superare l’ammontare effettivamente disponibile.
Se nel corso dello stesso periodo di riferimento l’esportatore abituale intende effettuare, presso il medesimo fornitore, ulteriori acquisti senza addebito d’imposta per un importo superiore a quanto indicato nella dichiarazione d’intento in precedenza rilasciata, è necessario presentare un nuovo modello DI, a integrazione di quello precedente, indicando (soltanto) l’ulteriore ammontare del plafond che si intende destinare a tali nuovi acquisti. 
 LE DICHIARAZIONI D’INTENTO GIÀ INVIATE AI FORNITORI
Nella RM n. 120/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha dettato anche le regole operative da osservare nella transizione dal vecchio al nuovo modello. In particolare, le dichiarazioni d’intento redatte con il vecchio modello per acquisti che saranno effettuati soltanto dopo il 1.3.2017, mantengono piena validità qualora sia stato indicato l’importo del plafond destinato a tali operazioni (ossia, se sono stati compilati i campi 1 o 2 del modello DI).
Qualora, invece, sia stata utilizzata la facoltà di riferire la dichiarazione d’intento a operazioni di acquisto comprese in un determinato periodo (ossia, siano stati compilati i campi 3 e 4 del modello), senza dunque indicare l’importo destinato a tali acquisti, la dichiarazione d’intento mantiene validità soltanto per gli acquisti da effettuare entro il 28.2.2017. Per le operazioni di acquisto da realizzare successivamente si rende quindi necessario inviare una nuova dichiarazione d’intento al fornitore, osservando le nuove regole di compilazione (si veda la FE n. 1/2017). 
 AMMESSA L’INDICAZIONE DI UN IMPORTO PRESUNTO
Da ultimo, in risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-10391, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, considerate le complicazioni di calcolo connesse all'utilizzo del plafond mobile, nel campo 2 del nuovo modello (“operazioni fino a concorrenza di euro”) è ammessa l’indicazione di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di un determinato fornitore. 
Fonte: Integra on line

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