La reintroduzione dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2

Le principali novità per imprese e professionisti 
L’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA operate, ha determinato l’eliminazione di taluni adempimenti ritenuti non più rilevanti ai fini dell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. 
Tra questi il DL 193/2016 ha ricompreso anche gli elenchi riepilogativi INTRASTAT riferiti agli acquisti di beni e servizi in ambito comunitario. L’art. 4, c. 4, lett. b), DL 193/2016, ossia la norma che ha disposto, con effetto dal 1.1.2017, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione degli elenchi INTRA 2, non ha tuttavia considerato gli obblighi di rilevazione statistica imposti ai Paesi aderenti alla Comunità. Il Regolamento n. 2004/638/CE, e il relativo regolamento attuativo (Regolamento n. 2004/1982/CE), infatti, impongono agli Stati membri di monitorare, entro determinate soglie autonomamente stabilite, le informazioni statistiche connesse agli scambi intracomunitari di beni. Nell'ambito della FE n. 3/2017 abbiamo dunque evidenziato che, stante l'abrogazione prevista dal DL 193/2016, l'obbligo di comunicazione dei dati statistici connessi agli acquisti intracomunitari di beni, era da ritenersi senz'altro ancora in vigore, almeno per i contribuenti tenuti alla presentazione del modello con cadenza mensile (e, quindi, obbligati alla compilazione dei campi statistici). 
IL COMUNICATO STAMPA
Con il Comunicato stampa 17.2.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che nell'ambito della conversione in legge del DL 244/2016, c. d. Decreto "Milleproroghe", è stata posticipata di un anno la soppressione dell'obbligo di presentazione degli elenchi riferiti agli acquisti intracomunitari di beni e servizi. Tuttavia, poiché la reintroduzione dell'adempimento risponde alle esigenze di rilevazione statistica delle informazioni sugli acquisti intracomunitari di beni, l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2 riguarda soltanto i soggetti già tenuti nel 2016 alla presentazione dei modelli con periodicità mensile, o che vi rientrano per aver superato un ammontare di acquisti superiore alla soglia trimestrale di € 50.000. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti a effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei modelli INTRA 2, compilandoli integralmente (sia la parte fiscale che quella statistica) e inviandoli con gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale o Entratel). 
LA SCADENZA DEL 27 FEBBRAIO 2017
Entro il prossimo 27.2.2017 (il 25.2 cade di sabato), i soggetti mensili devono quindi presentare i modelli riferiti agli acquisti intracomunitari di beni del mese di gennaio 2017 (modelli INTRA 2-bis), compilando sia i dati fiscali che quelli statistici (comprese le movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà). La presentazione dei modelli riferiti alle prestazioni di servizio ricevute (modelli INTRA 2-quater), invece, non parrebbe ancora richiesta (sul punto il comunicato stampa è assai frammentario e lacunoso). 
Oltre ai soggetti con periodicità di presentazione trimestrale, dall’adempimento dovrebbero restare esclusi anche i soggetti passivi IVA che, entro il 31.3.2017 opteranno per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 1, c. 3, D.Lgs. 127/2015 (si veda la TA n. 12/2017). 
LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE
Il DDL di conversione del Decreto “Milleproroghe” prevede la semplificazione delle informazioni da rendere nei modelli INTRASTAT, nonché, con effetto dal 1.1.2018, l’eliminazione dell’obbligo di presentazione dei modelli riferiti alle prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito comunitario (modello INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). 
Fonte: Integra on line

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