Il superammortamento non «contamina» il bilancio

L’agevolazione prescinde dai criteri civilistici sull’ammortamento dei beni strumentali
Le maggiorazioni degli ammortamenti legate alle agevolazioni sugli investimenti che sono state prima previste per il 2016 e poi rilanciate per il 2017 non incidono sulla redazione del bilancio. Di questi sconti, infatti, sarà necessario tener conto nel momento in cui si procede al calcolo dell’imposta dovuta. Nessun onere aggiuntivo, dunque, al momento della redazione del bilancio. Ma mettiamo un punto fermo alla disciplina alla luce di quanto deciso con l’ultima legge di bilancio. La legge contiene, infatti, alcune disposizioni che intervengono sulla disciplina fiscale degli ammortamenti, al fine sia di prorogare l’agevolazione sugli investimenti in beni strumentali nuovi (superammortamento) introdotta nel 2016, che di prevedere una nuova agevolazione per gli investimenti in beni nuovi strumentali ed immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave industria 4.0 (iperammortamenti). Infatti, da un lato viene estesa la possibilità di effettuare la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi, già prevista per l’anno 2015 con la legge di Stabilità per il 2016. Dall’altro viene riconosciuta per la prima volta, una maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione, giungendo a una deduzione totale di un importo pari al 250%, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi a beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave industria 4.0. Entrambe le misure fiscali hanno natura temporanea, in quanto sono applicabili in relazione agli acquisti fatti entro il 31 dicembre 2017 o fino al 30 giugno 2018; quest’ultimo termine si applica «a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al meno pari al 20% del costo di acquisizione».
Per stabilire la data in cui si considera fiscalmente effettuato l’investimento si applicano le regole generali della competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir). Pertanto, così come specificato in sede di risposte ai quesiti del Sole 24-Ore – Telefisco, nel caso di un investimento in beni materiali nuovi inclusi nell’allegato A alla legge 232/2016 (quelli che usufruiscono dell’iperammortamento), la cui consegna sia avvenuta nel 2016, lo stesso non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene, in base alle regole di competenza fiscale, nell’anno precedente e quindi fuori dal periodo agevolato per l’iperammortamento, mentre può usufruire del superammortamento del 40 per cento.
Titolari di reddito d’impresa 
I soggetti che possono applicare entrambe le agevolazioni sono i titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. In questa categoria sono compresi anche i contribuenti “minimi”(articolo 1, comma 96, legge 244/2007) o quelli in regime di vantaggio (articolo 27 Dl 98/2011), in quanto è stato chiarito dalle entrate che la deduzione del costo che avviene secondo il principio di cassa (in luogo di quello di competenza) non ostacola la spettanza del beneficio, essendo solo una diversa modalità temporale di deduzione dello stesso costo. Non rientrano, invece, tra gli ammessi all’agevolazione i soggetti che si avvalgono del regime forfettario (legge 190/2014) in quanto gli stessi non determinano il reddito d’impresa in modo analitico (e pertanto con deduzione dei costi) ma applicano forfettariamente dei coefficienti di redditività. Tra le esclusioni vi sono poi le imprese marittime in regime di Tonnage tax gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo che applicano un regime forfettario, gli esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa con le norme di cui agli articoli 56, comma 5 e 56-bis del Tuir. Agli esercenti arti e professioni si applica solo il superammortamento mentre restano esclusi dall’iperammortamento . 
Beni materiali strumentali 
Per i beni agevolabili con il superammortamento rimane confermata la limitazione a quelli materiali strumentali (con esclusione dei beni merce). Tuttavia, nella nuova versione al comma 8, è stato espressamente stabilito che la proroga non si estende alle autovetture e agli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, mentre sono agevolabili tali tipologie di beni qualora siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa nonché quelli ad uso pubblico, come ad esempio i taxi.
Per usufruire dell’iperammortamento, oltre al requisito della strumentalità, i beni acquistati devono essere funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0; si tratta dei beni individuati nell’allegato A alla stessa legge di Bilancio 2017. Sotto il profilo formale, la normativa degli iperammortamenti, richiede il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o, per i beni con costo superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente certificazione accreditato. In sede di Telefisco, è stato detto che nel caso di obbligo di rilascio della perizia giurata, questa debba essere redatta per singolo bene.
Fonte: Il sole 24 ore autore Anna Maria Faienza

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