Decorrenza da precisare

L’articolo 2 del Dl 50/2017 ha messo mano al termine di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, così come disposto dall’articolo 19, comma 1, del Dpr 633 del 1972. Si tratta di una disposizione che è entrata in vigore nello stesso giorno della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del provvedimento, sicché le novità hanno prodotto i propri effetti anche nella mattinata del 24 aprile, quando la «Gazzetta Ufficiale» è uscita nel pomeriggio. 
Ma al di là di queste bizzarrie, legate ad un uso a volte improprio della decretazione d’urgenza da parte del governo, è evidente come la disposizione sia in stridente contrasto con le previsioni dello Statuto del contribuente, il quale vorrebbe che trascorrano almeno 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore di una norma per concedere agli operatori i giusti margini per potersi adeguare alle innovazioni introdotte. 
Nel caso specifico la cosa sarebbe stata quanto mai opportuna atteso che le innovazioni introdotte pongono diversi problemi operativi e la detraibilità dell’Iva è un aspetto trai più delicati dell’imposta poiché serve a garantire la sua neutralità fino a quando non giunge al consumatore finale, unico soggetto che ne deve rimanere inciso. Sotto questo profilo è importante premettere come la giurisprudenza comunitaria condiziona l’introduzione di un termine di decadenza che limiti l’esercizio del diritto a detrazione, da parte dei legislatori dei singoli Paesi Ue, alla necessità di non rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto (Ems-Bulgaria Transport - causa C-284/11 del 12 luglio 2012). 
Ora l’entrata in vigore della norma il 24 aprile scorso che impone la detraibilità delle fatture ricevute «al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno», impedirebbe di detrarre le fatture ricevute nel 2016 ma non ancora registrate, oltre ad azzerare le fatture del 2015. 
Non si deve dimenticare, infatti che il termine ultimo della dichiarazione annuale Iva per l’anno 2016 era il 28 febbraio scorso, sicché la nuova disposizione, in assenza di una disposizione transitoria o di una interpretazione adeguatrice, impedirebbe il diritto alla detrazione, violando così quanto deciso dai giudici dell’Unione europea. 
Si deve allora ritenere corretto che la nuova norma valga per le fatture che sono state e verranno ricevute a partire dall’anno 2017. Diversamente per quelle ricevute nel 2016 dovrebbero valere i vecchi termini vale a dire il 30 aprile 2019, così come per quelle ricevute nel 2015 vale il termine del 30 aprile 2018. Il prossimo anno, infatti, il termine ultimo per presentare la dichiarazione annuale Iva diventa il 30 aprile. 
C’è da chiedersi, inoltre, cosa accadrà in futuro quando il contribuente presenterà la dichiarazione annuale Iva anticipatamente per ottenere più celermente il rimborso (il termine utile inizia il primo di febbraio). 
In questi casi il termine per registrare e detrarre l’Iva delle fatture ricevute a fine anno potrebbe essere davvero ridotto e di fatto impedire, ad esempio, la detrazione di quelle fatture portate tardivamente al commercialista oppure trattenute impropriamente in qualche ufficio delle aziende, prima di arrivare all’ufficio amministrativo. Potrebbe essere d’ausilio in simili ipotesi l’uso delle dichiarazioni integrative cosiddette a favore. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giampaolo Giuliani

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