La riduzione del termine per esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti

Al fine di reperire le risorse necessarie per l’aggiustamento dei conti pubblici imposto dalla Commissione europea, il Governo ha emanato il DL 50/2017, in vigore dallo scorso 24.4.2017. Tra le tante disposizioni di natura fiscale, assume rilievo la drastica riduzione del termine entro cui è ammessa la detrazione dell’IVA.
IL TERMINE PER ESERCITARE LA DETRAZIONE
L’art. 2, DL 50/2017, è intervenuto sull’art. 19, c. 1, DPR 633/1972, stabilendo che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti possa essere esercitato, al massimo, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta (si ricorda che l’imposta diviene esigibile per l’Erario al momento di effettuazione dell’operazione, ossia, alla data di consegna per i beni mobili e del pagamento per le prestazioni di servizi).
La previgente formulazione della norma, invece, consentiva l’esercizio della detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui era maturato il diritto alla detrazione.
Dal prossimo anno la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata, esclusivamente in forma autonoma, nel periodo 1.2 - 30.4 e, pertanto, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta nel 2017, potrà essere esercitato, al più tardi, entro il 30.4.2018 (contro il 30.4.2020 previsto dalle regole precedenti). Una volta decorso detto termine l’imposta non potrà essere più detratta e, di fatto, costituirà un costo.
Ancorché la Relazione illustrativa alla “Manovra Correttiva” si premuri di precisare che il nuovo termine si pone in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia europea, lo stesso pregiudica comunque il principio di neutralità fiscale posto a base della disciplina IVA comunitaria (come peraltro sancito dalla stessa Corte di Giustizia nella Causa C-284/11/2012). 
DECORRENZA
In mancanza di una norma transitoria, le nuove regole sono entrate in vigore lo scorso 24.4.2017. Di conseguenza, l’IVA a credito assolta sulle fatture di acquisto ricevute nel 2016 ma non ancora registrate, non detratta entro il 28.2.2017 (termine di presentazione della dichiarazione IVA 2017, relativa al 2016) o, comunque, entro il 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017), è da considerarsi definitivamente persa.
È dunque auspicabile che tale problematica sia risolta nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto, precisando, ad esempio, che le nuove regole trovano applicazione solo dal 2017 o, comunque, per le operazioni effettuate dal 24.4.2017. 
IL TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO
Il DL 50/2017 è poi intervenuto sul termine per l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nel registro IVA acquisti (prima fissato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA nella quale è esercitata la detrazione dell’imposta), stabilendo che tali documenti devono essere annotati nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 
Fonte: Info integra

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