Manovra correttiva. Primi importanti chiarimenti sulle novità IVA

Con RM n. 57/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato l’effettiva decorrenza delle nuove regole per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari. Nel corso di un’Audizione tenutasi presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che il nuovo termine per esercitare la detrazione dell’imposta trova applicazione dal 2017.
LA NUOVA SOGLIA PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Come noto il DL 50/2017 ha rideterminato, portandolo da € 15.000 a € 5.000, il limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta (IVA, IRPEF, addizionali, IRES, maggiorazione IRES, imposte sostitutive, IRAP, ritenute alla fonte di qualsiasi tipologia, ecc.) nel modello F24, il cui superamento impone l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
Non essendo stata prevista una specifica decorrenza per l’applicazione delle nuove regole, si è posto il problema di comprendere se la nuova soglia di € 5.000 riguardi anche i crediti tributari emergenti dalle dichiarazioni annuali presentate prima del 24.4.2017 (data di entrata in vigore del decreto).
Con RM n. 57/E/2017, l’Agenzia delle Entrate è quindi prontamente intervenuta sulla questione, precisando che il nuovo limite trova applicazione dalle dichiarazioni annuali presentate dal 24.4.2017 (la dichiarazione IVA 2017, relativa al 2016, è stata presentata entro lo scorso 28.2.2017 e, di conseguenza, il credito annuale IVA 2016 rimane soggetto ai limiti precedenti).
Pertanto, le dichiarazioni annuali presentate entro il 23.4.2017, restano soggette alle regole precedenti: apposizione del visto di conformità, o sottoscrizione dell’organo di controllo, per utilizzi annuali in compensazione d’importo superiore alla soglia di € 15.000.
Le dichiarazioni annuali presentate dal 24.4.2017, invece, sono soggette alle nuove regole e, pertanto, qualora s’intenda compensare crediti per importi superiori alla nuova soglia di € 5.000, è necessario apporre il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo sulla relativa dichiarazione.
L’OBBLIGO DI UTILIZZARE I CANALI TELEMATICI DELLE ENTRATE
Il DL 50/2017 ha introdotto, in capo ai soggetti passivi IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per la trasmissione dei modelli F24 contenenti le compensazioni dei crediti erariali di cui sopra (a prescindere dall’importo del credito utilizzato in compensazione e indipendentemente dal saldo finale della delega).
Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare che, considerati i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei propri servizi telematici sarà avviato solo dal 1.6.2017.
Anche se i controlli saranno avviati dal 1.6.2017, si ritiene che l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate decorra comunque dal 24.4.2017 e, pertanto, deve essere osservato a partire da tale data (in caso contrario si è passibili di sanzione).
IL TERMINE PER ESERCITARE LA DETRAZIONE DELL’IVA A CREDITO
Il DL 50/2017 ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta (si ricorda che l’IVA diviene esigibile per l’Erario al momento di effettuazione dell’operazione, ossia, alla data di consegna per i beni mobili e del pagamento per le prestazioni di servizi).
La previgente formulazione della norma, invece, consentiva l’esercizio della detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui era maturato il diritto alla detrazione.
Il DL 50/2017 è intervenuto anche sul termine per l’annotazione delle fatture e delle bollette doganali nel registro IVA acquisti, prevedendone la registrazione anteriormente alla liquidazione periodica IVA nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
In mancanza di una norma transitoria, le nuove regole avrebbero determinato l’impossibilità di detrarre l’IVA assolta sulle fatture di acquisto del 2015 e del 2016, qualora non ancora annotate nel registro IVA. Sul punto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le nuove regole sulla detrazione dell’imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture, si applicano solo alle fatture ricevute nel 2017. Le fatture di acquisto 2015 e 2016 restano quindi soggette al termine previgente, ancorato alla dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Fonte: Info integra


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