Comunicazione delle fatture e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: il pesante impianto sanzionatorio mitigabile con il ravvedimento

Per le comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il primo sostituito e il secondo inserito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il comma 3, del citato articolo 4 del D.L. 193/2016, cd Decreto Fiscale “collegato”, prevede un pesante impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle comunicazioni. 
In particolare, con l’aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, il famigerato decreto fiscale prevede:
-      per l’omissione o per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel computo delle sanzione non si applica la disciplina prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico), in caso di concorso e continuazione della violazione: pertanto per il computo delle sanzioni relative alla mancata o errata trasmissione di singole fatture si applica il cumulo materiale (in pratica si sommano singolarmente);
-      per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per questo tipo di violazioni non è stato previsto alcun tipo di limitazione all’applicazione del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni.
Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104 E del 28 luglio 2017, ha diffuso una bussola per permettere ai contribuenti di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1960). Nel rimandare a tale documento per ulteriori approfondimenti, si riporta un esempio di regolarizzazione dell’omissione di una comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).
La riduzione delle sanzioni graduata in ragione della tempestività. Ad esempio il ravvedimento, effettuato in data:
31 luglio 2017, sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9 (euro 55,56), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (contestualmente il contribuente dovrà assolvere l’obbligo comunicativo e versare la sanzione ridotta. In questo caso la regolarizzazione intervenendo prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, obbliga comunque all’invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata).
il 30 aprile 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8 (euro 62,50), ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997. (In questo caso, invece, l’obbligo di invio della comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, viene meno a causa regolarizzazione intervenuta direttamente con la dichiarazione annuale IVA).
il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sonostati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IVA integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge la sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (euro 71,43).
Fonte: Finanza e Fisco

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