La nuova rottamazione delle somme iscritte a ruolo

Il DL 148/2017, c.d. "Collegato alla Legge di Bilancio 2018", ripropone la possibilità di definire, beneficiando dello sconto delle sanzioni e degli interessi di mora, le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel periodo 1.1 - 30.9.2017. È inoltre prevista la rimessione in termini dei contribuenti che non sono riusciti a rispettare le scadenze di luglio e settembre, a condizione che il debito scaduto sia integralmente pagato entro il prossimo mese di novembre. Da ultimo è disposta la riammissione alla rottamazione delle richieste di adesione rigettate in occasione della precedente definizione agevolata, a causa del mancato pagamento delle rate scadute a fine 2016 (si veda la Tutto AZIENDE n. 73/2017). 
LA PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE RATE IN CORSO
I termini di pagamento delle rate relative alla definizione agevolata in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono differiti al 30.11.2017. In questo modo, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione di cui al DL 193/2016 ma non hanno eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017, possono continuare a beneficiare degli effetti della definizione agevolata corrispondendo, entro il prossimo 30.11.2017, l'importo delle rate scadute a luglio e settembre 2017. 
LA RIAMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
La definizione agevolata di cui al DL 193/2016 poteva riguardare anche i carichi ricompresi in un precedente piano di rateazione concesso dall’Agente della riscossione, in essere al 24.10.2016. A tal fine era tuttavia richiesto il regolare versamento delle rate in scadenza nel periodo 1.10 - 31.12.2016. I contribuenti che non hanno regolarmente eseguito il pagamento delle rate in scadenza a fine 2016 si sono quindi visti rigettare la domanda di adesione alla rottamazione.
Per questi contribuenti, tuttavia, il DL 148/2017 introduce la possibilità di riammissione alla definizione agevolata, a condizione che le rate scadute e non pagate del precedente piano di dilazione siano corrisposte, in un'unica soluzione, entro il 31.5.2018.
Il debito residuo dovrà essere invece corrisposto in un massimo di 3 rate (in scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018). Su tali somme matureranno, a decorrere dal 1.8.2017, gli interessi da rateazione nella misura del 4,5%.
La mera presentazione dell'istanza di adesione, entro il termine del 31.12.2017, determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché degli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni aventi scadenza successiva. Detta sospensione, tuttavia, opera solo fino alla scadenza della prima o dell'unica rata delle somme dovute (dunque, sino al 1.10.2018, termine di pagamento della prima rata). L'Agente della riscossione non può inoltre avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo in precedenza avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
LA NUOVA ROTTAMAZIONE (A EFFETTO LIMITATO)
Il "Collegato alla Legge di Bilancio 2018" ripropone, infine, la definizione agevolata, pur limitatamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1.1 al 30.9.2017 (la prima versione della rottamazione, si ricorda, riguardava i carichi affidati dal 1.1.2000 al 31.12.2016).
Per aderire alla nuova versione della rottamazione è richiesta la presentazione della domanda di adesione entro il 15.5.2018 (il relativo modello sarà reso disponibile sul sito Internet dell'Agente della riscossione entro il 31.10.2017). Il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata dovrà essere eseguito in un massimo di 5 rate di pari importo, da versare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
A seguito della presentazione della richiesta di adesione, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso l'obbligo di pagamento delle rate aventi scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione, relative a precedenti piani di rateazione già in essere.
Da ultimo si evidenzia che l'adesione alla nuova versione della definizione agevolata dei ruoli è ammessa anche per i contribuenti che non hanno eseguito i versamenti relativi ai piani di rateazione già in essere. 
Fonte: Info Integra on line

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