SANZIONI IVA ANTICIPATE: PER I COMMERCIALISTI SI TRATTA DI ANOMALIA DA RISOLVERE

Gli avvisi bonari (spiccati ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. 633/72) pervenuti ai contribuenti in questi giorni, e relativi all'omesso versamento dell'IVA del primo trimestre 2017, continuano a far discutere. 
Le premesse di questa vicenda che, per l'ennesima volta, vede i contribuenti in qualche modo penalizzati ed i professionisti impegnati a richiedere modifiche, è nota, tuttavia andremo a riassumerla per sommi capi. 
Entro il 12 giugno sono state trasmesse telematicamente le comunicazioni delle liquidazioni IVA Periodiche del primo trimestre 2017. Un adempimento di nuova introduzione, già oggetto di forti critiche quanto ad utilità, ed anche in seguito nell'occhio del ciclone, a seguito delle difficoltà tecniche che si sono verificate sul canale deputato al momento della trasmissione. 
A cosa potessero servire le Comunicazioni IVA è risultato chiaro in breve termine: già nel mese di luglio, infatti, i contribuenti che non avevano versato regolarmente l'IVA si erano visti recapitare una comunicazione di compliance che rilevava l'omissione ed invitava al versamento del dovuto, con regolarizzazione delle sanzioni avvalendosi delle ridotte sanzioni previste in materia di ravvedimento operoso. 
Se a quel punto si poteva immaginare di essere in presenza di una forte accelerazione sul fronte dei controlli e del recupero del non versato, la certezza assoluta è arrivata appena ulteriori due mesi dopo - in questi giorni appunto - con l'arrivo degli avvisi bonari. Trenta giorni per adempiere, per poter usufruire delle sanzioni nella misura del 10% (ben superiori a quelle previste in caso di ravvedimento), decorsi inutilmente i quali le somme saranno iscritte a ruolo, maggiorate di sanzioni in misura piena, pari al 30%. Senza dimenticare, per quanto forse superfluo, che la notifica di un avviso bonario blocca la possibilità di accedere al ravvedimento operoso. 
Abbiamo dunque assistito ad una forte accelerazione sul fronte del recupero dei mancati versamenti, sulla quale si sono espressi anche le sigle sindacali ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO con un comunicato stampa congiunto emesso nella giornata del 2 ottobre 2017. 
"Non è certo in discussione il rispetto dei doveri fiscali e neppure la necessità di misure capaci di contrastare seriamente il fenomeno dell’evasione fiscale" - premettono i sindacati dei Commercialisti, per poi passare ad accentrare l'attenzione sul punto dolente del ravvedimento operoso, inibito dalla ricezione degli avvisi, nonostante per norma sia possibile (in teoria) avvalersi dello strumento in tempi decisamente più ampi. "La previsione del ravvedimento operoso ha rappresentato un passo avanti nel rapporto fisco contribuente. Interromperne la possibilità di applicazione significa venir meno alla politica di vera compliance che l’Amministrazione porta avanti e non tenere in debito conto l’attuale situazione economica delle imprese, soprattutto delle piccole e medie attività".
Per assurdo, rilevano i sindacati, questo comportamento da parte dell'Amministrazione è reso possibile da quello che, di fatto, è un vuoto normativo. In effetti non vi è alcuna norma che disciplina il tempo che deve trascorrere tra l'invio della lettera di complice e, qualora questa non sortisca l'effetto sperato, l'emissione dell'avviso di irregolarità. Assenza di norma equivale a discrezionalità da parte dell'Agenzia delle Entrate. "Si tratta di un’anomalia i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti - sottolineano le sigle sindacali congiuntamente, e da questa constatazione traggono una conclusione che da più parti è condivisa - La situazione che si è venuta a creare costituisce un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione", come peraltro già paventato dalle Associazioni di Categoria sin prima della conversione del DL 193/2016. Di conseguenza viene avanzata nuovamente la richiesta di modifica della norma, modifica da inquadrarsi in un disegno più ampio, volto a determinare un sistema sanzionatorio che risponda a "principi di proporzionalità ed equità".
Fonte: Informati S.r.l. AUTORE: SANDRA PENNACINI

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