Coop con governance collegiale. Guida alla manovra. Esclusa la possibilità di nominare un amministratore unico - Il mandato non può mai superare tre esercizi

Da quest’anno organo di amministrazione formato da almeno tre componenti.
L’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop-spa che per le coop-srl. Con esclusione quindi della possibilità di nominare un amministratore unico. Il sistema di vigilanza delle cooperative, inoltre, viene modificato per inasprire le sanzioni in caso di sottrazione o di ostacolo all’attività di vigilanza, oppure di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. È quanto disposto, a partire dal 1° gennaio 2018, dall’articolo 1, comma 936, della legge di Bilancio (legge 205/2017), che accoglie, ma solo in parte, la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Alleanza delle cooperative italiane per contrastare le false cooperative.
Cda obbligatorio e mandato triennaleCon l’aggiunta di un nuovo comma all’articolo 2542 del Codice civile, viene stabilito che, a prescindere dal sistema di governance adottato dall’ente cooperativo (consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale), l’amministrazione della cooperativa deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Sempre scelti in maggioranza, ai sensi del previgente secondo comma dell’articolo 2542, tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 
La disposizione si applica anche alle coop-srl di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del Codice civile (cooperative aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro), per le quali viene ora previsto che, al pari delle coop-spa e delle spa, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.
La nuova disposizione non consente, quindi, la nomina di un amministratore unico nelle società cooperative. Possibilità consentita, ovviamente a condizione che l’amministratore unico fosse socio, anche dopo la riforma societaria del 2004 e diffusa soprattutto fra le coop-srl. La presenza di tale previsione, in un intervento normativo di inasprimento e di contrasto alle cooperative irregolari, sembra finalizzata a rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali, al fine di evitare che l’affidamento della gestione ad un solo amministratore favorisca comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico. La scelta è avvalorata dalla circostanza che la figura dell’amministratore unico si è spesso associata alle false cooperative. E che, in più occasioni, il ministero dello Sviluppo economico ha dovuto provvedere alla revoca proprio di un amministratore unico emettendo il decreto di commissariamento di alcune cooperative.
L’immediata entrata in vigore delle nuove previsioni, dal 1° gennaio scorso, non crea problemi per le nuove costituzioni. La mancanza di una disciplina transitoria, invece, rende problematica l’applicazione della nuova normativa se la gestione della cooperativa è tuttora affidata a un amministratore unico. In tal caso, oppure qualora gli amministratori in carica siano in numero comunque inferiore a tre, sarà infatti necessaria la convocazione dell’assemblea per deliberare la tempestiva nomina dei componenti (almeno tre) del nuovo organo amministrativo collegiale, nonché l’eventuale modifica statutaria. Non trattandosi di variazione di un sistema di amministrazione, si ritiene non possibile posticiparne l’efficacia invocando il secondo comma dell’articolo 2380 del Codice civile.
Fonte: Il sole 24 ore autore Adriano Melchiori
CDA DI COOP-SPA E COOP-SRL
L’articolo 2542 del Codice civile, integrato dalla legge 205/2017, dispone che l’amministrazione delle cooperative è affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. E che alle coop-srl, di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del Codice civile (cooperative con meno di 20 soci o attivo non superiore a un milione di euro), si applica l’articolo 2383, secondo comma, in base al quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Invariato il vincolo che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
VIGILANZA ENTI COOPERATIVI
La vigilanza ministeriale sugli enti cooperativi, disciplinata dal Dlgs 220/2002 e finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici, è svolta mediante revisioni periodiche e ispezioni straordinarie. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni oppure annualmente, se previsto da disposizioni speciali. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal ministero sulla base di accertamenti a campione, di esigenze derivanti dalle revisioni ordinarie e quando se ne ravvisi l’opportunità.
GESTIONE COMMISSARIALE
In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della cooperativa ad un commissario. Se sono accertate irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi, limitatamente al compimento di specifici adempimenti.
CONTRASTO FALSE COOP
La stretta normativa è stata sollecitata dalla proposta di legge di iniziativa popolare contro le false cooperative promossa dall’Alleanza delle cooperative italiane, il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana (Confcooperative, Legacoop e Agci). Con 39.000 imprese associate rappresenta oltre il 90% del mondo cooperativo italiano per persone occupate (1.150.000), per fatturato realizzato (140 miliardi di euro) e per soci (oltre 12 milioni).

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