Detrazione Iva con margini più ampi

Entrano nello scomputo anche le fatture 2017 ricevute e registrate nell’anno in corso
Regole più chiare per la liquidazione Iva di oggi e in generale per l’esercizio del diritto a detrazione dell’Iva sugli acquisti del 2017. 
L’agenzia delle Entrate, infatti, con il provvedimento di ieri con cui ha approvato i modelli di dichiarazione Iva 2018 concernenti l’anno 2017 e le relative istruzioni, ha modificato la bozza precedentemente diramata in cui era ancora previsto – come per le annualità precedenti – in modo non coerente con l’attuale assetto normativo, un legame al termine del 31 dicembre dell’anno relativo al periodo in cui si esercita il diritto a detrazione. 
Infatti, per la compilazione del quadro VF, era stabilito che nel quadro dovevano essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotate nell’anno 2017 sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 registrate nello stesso anno.
Nella versione definitiva delle istruzioni non c’è più il riferimento all’anno 2017. Ciò significa che nel quadro VF vanno indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti da fatture e bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti. 
Per esercitare il diritto a detrazione, quindi, è necessario che i relativi documenti siano annotati nel registro anteriormente all’esercizio del diritto a detrazione che deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.
Le nuove regole sulla detrazione Iva, introdotte dal Dl 50/2017 hanno, infatti, sul piano operativo e, se non ben gestite, sul piano finanziario un effetto di notevole importanza sulle operazioni di fine anno e, in particolar modo, relativamente a tutte le fatture passive del 2017 che il cessionario/committente riceve nel corso del 2018. 
Non essendo più possibile esercitare il diritto alla detrazione in un periodo di imposta diverso da quello nel quale si è verificata l’esigibilità dell’imposta, per le operazioni relative al periodo di imposta 2017, la cui Iva risulta esigibile in detto anno, il diritto a detrazione viene esercitato nelle liquidazioni di ciascun periodo e comunque al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile. Le fatture relative alle operazioni realizzate nel 2017 e ricevute nei primi 16 giorni del mese di gennaio 2018, quindi, potranno essere annotate nel registro di cui all’articolo 25 con riferimento al 2017 e la relativa imposta potrà essere portata in detrazione con la liquidazione in scadenza oggi, termine entro cui i contribuenti mensili sono tenuti alla liquidazione e al versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre 2017. 
È chiaro che le fatture ricevute nel medesimo periodo, ma relative a operazioni divenute esigibili nel corso del 2018, concorreranno alla liquidazione del prossimo mese di febbraio e la relativa imposta sarà liquidata con riferimento all’Iva 2018. 
Le aziende e i professionisti che si trovano a dover gestire contemporaneamente la registrazione delle fatture relative al 2017 e quelle del 2018, potrebbero procedere alla creazione di un registro sezionale, da cui estrapolare le fatture registrate nel 2018 ma divenute esigibili nel 2017. 
Pertanto, l’imposta relativa alle fatture esigibili nel 2017 e ricevute entro oggi, potrà essere portata in detrazione con il versamento effettuato in data odierna, mentre l’imposta relativa alle fatture esigibili nel 2017, ma ricevute da domani e sino al prossimo 30 aprile (qualora si attenda detto termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva annuale), potrà essere portata in detrazione direttamente in dichiarazione. Tutto rinviato al 16 marzo, invece, per i contribuenti trimestrali che liquidano entro quella data il quarto trimestre 2017. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Simona Ficola Benedetto Santacroce

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