Fattura elettronica pigliatutto

Le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio (Sdi) soddisfano completamente le esigenze di conoscenza dell'amministrazione finanziaria e rendono quindi superflua la trasmissione trimestrale dei relativi dati all'Agenzia delle entrate, semplificando l'adesione al regime telematico di cui all'art. 1 del dlgs n. 127/2015 (che implica, a sua volta, anche l'esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture).
L'adesione comporta infatti la trasmissione all'agenzia delle entrate, in file di formato xml, dei dati analitici di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute dai fornitori e delle bollette doganali di importazione, ad eccezione delle fatture veicolate dal Sdi. 
È quanto emerge dalla lettura del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, che definisce le regole, i termini e le modalità della trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del dlgs n. 127/2015 Va ricordato che, nella stessa data, l'Agenzia ha emanato anche il provvedimento attuativo delle disposizioni dell'art. 2, comma 1, riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, completando quindi la disciplina dei «regimi telematici» previsti dal citato dlgs n. 127/2015, che possono essere attivati a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
In base ai citati provvedimenti, le opzioni, di durata quinquennale, possono essere esercitate esclusivamente on line, attraverso l'apposita funzione sul sito web dell'agenzia, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello dal quale hanno effetto
La trasmissione dei dati delle fatture 
I soggetti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative note di variazione, in base alle disposizioni contenute nel provvedimento e nei documenti tecnici a esso allegati, dovranno inviare all'Agenzia delle entrate ogni tre mesi, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre solare, i dati analitici delle fatture emesse, delle fatture e bollette doganali ricevute e registrate, nonché delle note di variazione. I dati di ciascuna fattura dovranno avere il formato xml, il che comporta la necessità di adattare le eventuali fatture elettroniche di formato diverso e, soprattutto, di convertire in file digitali xml le fatture analogiche, emesse e ricevute, e le bollette doganali. Un onere, questo, che allo stato dell'arte è per molti contribuenti insostenibile, ma che diventerà tanto più lieve man mano che si diffonderà l'utilizzo della fatturazione elettronica. D'altronde, l'incentivazione della fattura elettronica è l'obiettivo principale del legislatore, in linea con le raccomandazioni dell'Ue e con la progressiva digitalizzazione del paese. 
L'adesione al regime opzionale della trasmissione telematica dei dati delle fatture e, sussistendo i presupposti, al regime opzionale della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, è «premiata» dai vantaggi previsti dall'art. 3 del dlgs n. 127/2015, ossia: 
- l'esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture ai sensi dell'art. 21 del dl n. 78/2010 (ex spesometro), come modificato dal recente dl n. 193/2016; 
- l'esonero dalla comunicazione degli acquisti da operatori sammarinesi; 
- il diritto ai rimborsi annuali Iva con priorità e anche in difetto dei presupposti ordinariamente richiesti dall'art. 30, terzo comma, del dpr n. 633/72; 
- la riduzione di un anno dei tempi di esposizione all'azione accertatrice del fisco, ma solo se il contribuente, oltre ad esercitare l'opzione, adotta, per gli incassi ed i pagamenti, esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili secondo le disposizioni del decreto mineconomia 4 agosto 2016. 
La fattura elettronica trasmessa tramite il sistema di interscambio. 
L'articolo 1 del dlgs n. 127/2015, al comma 2, prevede inoltre l'apertura, dal 1° gennaio 2017, del sistema di interscambio, finora riservato alla trasmissione delle fatture elettroniche verso le amministrazioni pubbliche, anche alle fatture verso privati. 
A tal fine, è però necessario che la fattura elettronica abbia il formato prescritto per la fattura P.a., ossia il formato xml. In questo caso, l'adesione al regime telematico di cui all'art. 1, con i conseguimento dei previsti vantaggi, diventa più semplice: il punto 2.2 del provvedimento dell'agenzia, infatti, stabilisce che non sarà necessario trasmettere con le modalità previste nel provvedimento stesso i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute attraverso il sistema di interscambio, in quanto tali dati saranno acquisiti direttamente dall'Agenzia, gestore del sistema.
Fonte: Italia Oggi autore Di Franco Ricca

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