In «CU» anche le locazioni brevi

La certificazione unica (CU) - i cui modelli e le relative istruzioni di compilazione definitivi sono disponibili nel sito internet delle Entrate - a partire dall’attuale versione, presentano un nuovo quadro denominato «certificazione redditi - locazioni brevi».
Si tratta di una sezione che risponde a particolari esigenze certificative. 
La locazione breve è stata introdotta dall’articolo 4 del Dl 50/17. Si tratta di contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati da giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni e sono conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Tale condizione riguarda entrambe le parti e di conseguenza non rientrano nel caso in commento i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell’esercizio di tale attività (per esempio, quelli a uso foresteria per i suoi dipendenti). 
Oggetto del contratto sono le sublocazioni, la concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario, nonché di locazione che comprenda anche i servizi accessori (per esempio, pulizia e fornitura di biancheria). Sono esclusi i contratti con cui il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce prestazioni aggiuntive (per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio eccetera). Ciò che più rileva, ai nostri fini, è il fatto che il Dl 50 ha individuato uno speciale regime fiscale per tali fattispecie. Infatti, per esse, è possibile avvalersi delle disposizioni previste in materia di cedolare secca sugli affitti. Opzione che, in assenza di una previsione normativa ad hoc, non sarebbe stata possibile. Il regime fiscale prevede che il proprietario dell’immobile, ai fini della tassazione dell’affitto, possa optare per un’imposta sostituiva del 21% che sostituisce l’Irpef, le addizionali nonché, eventualmente, le imposte di registro e di bollo.
Per quanto concerne gli intermediari, sono obbligati al rispetto della regolamentazione più avanti descritta, i soggetti che professionalmente (anche non esclusivamente), mettono in contatto chi cerca un alloggio con chi lo ha in disponibilità tradizionalmente o tramite il web. 
Sugli intermediari gravano tre obblighi: comunicativo, di effettuazione della ritenuta del 21% e certificativo. Quanto all’obbligo di eseguire la ritenuta fiscale questo incombe se gli intermediari intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi.
Qualora il pagamento sia eseguito tramite assegno o con moneta elettronica (carte di credito eccetera) l’obbligo della ritenuta viene meno. Dopo l’esecuzione della ritenuta fiscale e del relativo versamento all’erario, l’intermediario deve certificare, al locatore, l’ammontare delle ritenute operate, tramite la CU. Con la trasmissione della CU all’Agenzia, si adempie anche all’obbligo di comunicazione dei dati.
Fonte: Il sole 24 ore autori Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

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