MODELLO REDDITI: DICHIARAZIONE “TARDIVA” ENTRO IL 29 GENNAIO 2018 È POSSIBILE SANARE L’OMISSIONE VERSANDO LA SANZIONE RIDOTTA DI 25 EURO

Scade oggi il termine per la presentazione dei modelli dichiarativi afferenti l’anno d’imposta 2016 (Redditi 2017, IRAP 2017 e 770/2017). 
Scaduto il termine odierno, i contribuenti inadempienti potranno rimediare all’omissione presentando una dichiarazione “tardiva” entro il 29 gennaio 2018 pagando altresì la sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta pari a 250 euro. 
I contribuenti “tardivi” potranno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97, al fine di beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione comminata. Pertanto, la tardività della presentazione potrà essere sanata con il versamento della sanzione ridotta a 1/10 (€ 25,00) per ogni modello dichiarativo. 
La dichiarazione tardiva è comunque una dichiarazione validamente presentata, pertanto alla stessa si applicano le sanzioni per omesso versamento delle imposte, pari al 30% del tributo omesso, ravvedibile con riduzione da 1/8 a 1/6, a seconda del momento in cui si effettua il pagamento. 
È bene ricordare che la presentazione della dichiarazione Redditi o Irap 2017 nel mese di gennaio 2018 determina lo slittamento di un anno dei termini di accertamento, secondo quanto disposto dall’art. 43 del DPR 600/73 il quale, al co. 1, prevede che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Dunque, per effetto di tale disposizione, il termine di decadenza per l’azione accertativa relativa all’anno d’imposta 2016 scadrà il 31/12/2023 anziché il 31/12/2022. 
Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione nel termine ordinario (31 ottobre 2017) e nemmeno entro i 90 giorni successivi (29 gennaio 2018), la dichiarazione si considera omessa.
Alla luce di ciò, si rammenta che se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (nel nostro caso entro i termini di presentazione di Redditi 2018), si applica la sanzione ridotta alla metà ovvero 60% in luogo del 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. In assenza di imposte dovute si applica la sanzione da 150 a 500 euro. 
Qualora il contribuente abbia già validamente presentato la sua dichiarazione, ma abbia riscontrato nella stessa errori od omissioni, entro oggi potrà ancora presentare una dichiarazione correttiva, in rettifica della precedente, senza l’irrogazione di alcuna sanzione. Chiaramente gli effetti che ne derivano sono diversi a seconda che la rettifica della dichiarazione sia a sfavore (maggior debito o minor credito) o a favore (minor debito o maggior credito). Nel primo caso, infatti, il contribuente dovrà altresì versare la maggiore imposta (anche mediante ravvedimento) o la differenza rispetto al credito originario (nel caso in cui questo sia stato utilizzato) mentre se a favore, potrà chiedere a rimborso o compensare con eventuali importi a debito la maggiore imposta versata o il maggior credito emerso. 
Superata l’odierna scadenza, il contribuente potrà ancora rettificare la sua dichiarazione presentando la cosiddetta dichiarazione integrativa, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
All’uopo si ricorda che qualora la dichiarazione integrativa sia presentata dal contribuente entro novanta giorni dalla scadenza, dunque entro il 29 gennaio 2018, la dichiarazione si considera irregolare. In questi casi, se la rettifica è a sfavore, la sanzione irrogabile è di 250 euro (art. 8, D. Lgs. n. 471/97) ravvedibile a 1/9 con il conseguente versamento di 27,50 euro in luogo dei 250 euro previsti. Si ricorda che l’eventuale omesso versamento delle imposte, dovrà comunque essere sanato.
e la dichiarazione integrativa, invece, risulta a favore del contribuente, il credito emergente può essere immediatamente utilizzato in compensazione. In questo caso non si applicano sanzioni. 
Se, viceversa, il contribuente presenta la dichiarazione integrativa dopo il 29 gennaio 2018 (sempre entro i termini ordinari di decadenza dell’azione accertativa), qualora questa sia a sfavore dello stesso, è prevista l’applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele pari al 90% della maggiore imposta dovuta, ravvedibile con la riduzione a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda del momento in cui si opera il ravvedimento (art. 13, co. 1, lett. da b) a b-ter), D. Lgs. 472/97). In questi casi si consiglia di conservare idonea documentazione a supporto delle rettifiche apportate alla dichiarazione originaria in quanto la presentazione della dichiarazione integrativa amplia, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica, i termini per l’accertamento delle imposte.
Si ricorda, inoltre, che la sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella di omesso versamento delle imposte.
Laddove la violazione da sanare costituisca una mera irregolarità dichiarativa, non incidente cioè ne sull’imposta ne sull’imponibile (es. errata indicazione dei dati del contribuente), la sanzione da ravvedere sarà quella in misura fissa pari a 250 euro. 
Se, tuttavia, la rettifica a sfavore origina un minor credito, il contribuente potrà essere esonerato dal versamento delle maggiori somme risultanti qualora il credito, pur essendo stato chiesto a rimborso con la dichiarazione originaria, non è stato ancora erogato al momento della regolarizzazione, oppure se tale minor credito non è stato riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo ovvero utilizzato in compensazione. 
In caso di dichiarazione integrativa a favore, invece, il contribuente potrà riportare il maggior credito risultante direttamente nel modello Redditi 2018. Scaduto il termine ordinario di presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2017, l’eventuale maggior credito potrà essere compensato per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa (es. Redditi 2020 per le dichiarazioni integrative Redditi 2017 presentate nell’anno 2019). 
Si ricorda, ancora, che anche gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono chiamati ad assolvere all’incarico ricevuto entro oggi, al fine di non incorrere in sanzioni. 
Infatti, coloro che trasmetteranno i modelli dichiarativi oltre tale termine, in violazione dell’incarico ricevuto precedentemente alla scadenza odierna, saranno tenuti a pagare una sanzione amministrativa che va da 516 euro a 5.164 euro per ogni modello dichiarativo, così come previsto dall’art. 7-bis del D. Lgs. 241/97. Tale sanzione è ridotta della metà (258 euro) se l’intermediario provvede alla trasmissione della dichiarazione entro il 30 novembre 2017 (30 giorni dalla scadenza). 
Se l’intermediario invece trasmette la dichiarazione oltre il 30 novembre 2017 ma entro il 29 gennaio 2018, la sanzione a lui irrogata sarà pari a 516 euro. 
Si rammenta che anche per il professionista è ammessa la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione a 1/10 della minore sanzione irrogabile. 
Infine, se la trasmissione supera i novanta giorni dalla data naturale di scadenza, l’intermediario si vedrà applicare la sanzione piena prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs. 241/97, ossia 516,00 euro per ogni modello dichiarativo, non essendo più possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Autore: GIUSEPPE AVANZATO
Informati S.r.l. 

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