Professionista «privilegiato» anche per l’Iva

In attesa che si compia l’iter della riforma fallimentare, la legge di Bilancio contiene una disposizione di rilievo per i professionisti, estendendo il privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 2, del Codice civile al contributo professionale e all’Iva. 
Il privilegio 
L’articolo 2751 bis è contenuto nel Libro VI, Titolo III, Capo II, Sezione II del Codice civile, ovvero nell’area dedicata alla tutela dei diritti ed in particolare ai privilegi generali sui mobili. Questa disposizione prevede un privilegio generale sui mobili per i crediti riguardanti le retribuzioni e indennità dei dipendenti (n. 1) e le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazioni (n. 2). Sono previste altre fattispecie di crediti privilegiati in ordine decrescente, come le provvigioni da rapporto di agenzia per l’ultimo anno di prestazione, i crediti del coltivatore diretto.
Quanto al credito del professionista è chiaro (Cassazione 569/1999 e 1740/2014) che il parametro temporale va riferito all’ultimo biennio di rapporto e non in modo più penalizzante, all’ultimo biennio ante data di dichiarazione di fallimento (o data del pignoramento). In riferimento all’oggetto del privilegio dal punto di vista quantitativo la norma, prima della legge di Bilancio, era chiara nel limitarlo alle sole retribuzioni dei professionisti e quindi con esclusione del contributo previdenziale, così come spese anticipate e riaddebiti per spese generali di studio. In realtà l’unica categoria che si vedeva ammesso il privilegio anche sul contributo professionale era quella dei commercialisti. Ciò in quanto il credito relativo al diritto di ripetere dal cliente il contributo alla Cassa nazionale, è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali, per espressa previsione della legge 21/1986. Solo questa legge assegna il privilegio al credito per cassa previdenziali, per cui per le altre categorie professionali per le quali il credito per il contributo integrativo non era espressamente previsto come privilegiato, andava sin qui collocato in chirografo.
Infatti il credito del professionista per il rimborso del contributo integrativo conserva rispetto al credito da corrispettivo una distinta individualità (Cassazione 9763/95); di modo che non si poteva applicare automaticamente al contributo in questione il privilegio di cui all’articolo 2751 bis n. 2, dettato per il credito da prestazioni professionali. Ora il nuovo articolo 2751-bis, n. 2 colma la lacuna e parifica ai fini del privilegio il contributo al credito da prestazione.
Estensione all’Iva 
Ancora più rilevante è l’estensione del privilegio professionale al credito di rivalsa per l’Iva, sin qui considerato sempre e in ogni caso di rango chirografo con non poco nocumento per il professionista.
Fino all’intervento in commento era chiaro il principio per cui il credito per la prestazione professionale e quello per l’Iva hanno natura diversa (Cassazione 6849/2011). In quanto il primo è assistito da un privilegio generale mentre il secondo solo da un privilegio speciale sui beni (mobili e immobili) ai quali si è riferita la prestazione professionale. E, considerando che spesso la prestazione è continuativa e generica, investendo vari ambiti dell’attività dell’impresa, il privilegio speciale diventava inattuabile. La modifica normativa integra l’articolo 2751-bis, n. 2), assimilando il credito di rivalsa Iva al credito per prestazione e quindi estendendo al primo il privilegio generale mobiliare. Questa soluzione è rilevante anche nella frequente ipotesi di emissione di fattura in costanza di fallimento a seguito di riparto parziale o finale. È infatti diffuso il caso in cui il professionista è ammesso al passivo per il credito in linea capitale in base al preavviso di parcelle riservandosi l’emissione di fattura al momento del pagamento (con riparto) ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972. In questa ipotesi la Cassazione (sentenze 13771/2015 e 8222/2011) ha negato la natura prededucibile del credito di rivalsa Iva non trattandosi di credito di massa ai sensi dell’articolo 111 della legge fallimentare ma pur sempre di credito concorsuale a cui d’ora in poi sarà quindi applicabile il privilegio generale dell’articolo 2751-bis, n. 2 , del Codice civile.
Fonte: Il sole 24 ore autore Cristina Odorizzi

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