Trasparenza con sanzione soft

La remissione in bonis può consentire di sanare con la penalità fissa di 250 euro
Il periodo d’imposta 2017 è il primo nel quale trovano applicazione le nuove regole in materia di esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza delle società di capitale ex articoli 115 e 116 del Tuir. Si è passati dal rinnovo dell’opzione in forma esplicita ad un rinnovo implicito, ma si pone il problema se alcuni adempimenti collaterali vadano comunque eseguiti. Nel caso essi fossero stati necessari occorre considerare l’istituto della remissione in bonis quale rimedio per il mancato adempimento.
Con il Dlgs 175/2014 l’opzione si è trasferita nel modello Unico (ora si chiama Redditi), quindi da eseguire entro il termine del medesimo, fermo restando l’adempimento collaterale della raccomandata dei soci. Lo scorso anno, con l’articolo 7-quater del Dl 193/2016, il rinnovo della opzione è diventato tacito, quindi l’opzione va eseguita in modo esplicito per il primo periodo di applicazione del regime, mentre alla scadenza del triennio essa si intenda tacitamente rinnovata di un altro triennio, salvo che non sia esplicitamente revocata.
Pertanto le società per le quali il triennio dell’opzione è scaduto nel 2016 e volevano rinnovarla per un altro triennio non avevano necessità di esplicitare tale intenzione nel modello Redditi presentato entro ottobre 2017, poiché il rinnovo è diventato tacito. Bisogna però notare che nessuna norma ha abolito l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dei soci alla società.
La domanda che si pone è se tale adempimento vada eseguito prima del rinnovo dell’opzione.
Secondo una prima tesi si potrebbe sostenere che avendo abolito la necessità di esplicitare il rinnovo di un triennio della opzione sia implicitamente abolito anche l’obbligo di invio della raccomandata dei soci, al fine di non vanificare l’intento semplificatore del Dl 193/2016.
Secondo una tesi più rigorosa, invece, il tacito rinnovo è comunque una manifestazione di volontà ad aderire a un regime la cui applicazione necessita il preventivo assenso dei soci.
Con ogni probabilità siamo di fronte a un mancato coordinamento normativo, nel senso che sarebbe stato meglio un intervento esplicito del legislatore o almeno dell’agenzia delle Entrate in un senso o nell’altro, vista la delicatezza della questione. In ogni caso, anche ipotizzando la tesi meno favorevole al contribuente sembra comunque applicabile un rimedio tardivo, cioè l’istituto della remissione in bonis.
Infatti in base all’articolo 2 del Dl 16/2012 il mancato adempimento può essere sanato eseguendolo entro il termine della successiva dichiarazione dei redditi versando la sanzione fissa di 250 euro, sempre che siano presenti i requisiti per l’esercizio dell’opzione e che l’adempimento tardivo non sia configurabile come un semplice “ripensamento”, come afferma la circolare 47 del 2012 (paragrafo 3). Nel caso in questione la volontà a rinnovare l’opzione deriva dalla mancata esplicitazione della revoca, quindi risulta inconfutabile la scelta (cioè non un ripensamento tardivo) ma potrebbe (secondo la tesi più rigida) non essersi perfezionata perché manca la raccomandata dei soci. È vero che la circolare 38/E/2012, dedicata alla remissione in bonis in materia di regime di trasparenza, non parla di tale omissione.
Tuttavia si ritiene che, nonostante l’omissione in questione non derivi dal modello dichiarativo, la ratio del Dl 16/2012 porti alla conclusione che sia possibile rimediare tramite l’invio della raccomandata dei soci dopo il 31 ottobre 2017 ed entro il 30 settembre 2018, versando contestualmente l’importo della sanzione fissa. Se prevalesse la tesi meno favorevole ( obbligo di invio della raccomandata), una conferma da parte delle Entrate sull’utilizzo della remissione in bonis sarebbe auspicabile.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti Gian Paolo Ranocchi
Strada più in salita per la mancata revoca
Le società in regime di trasparenza per le quali il triennio minimo di applicazione del regime si è concluso nel 2016 e che avessero voluto rientrare nel regime ordinario, avrebbero dovuto dichiarare esplicitamente tale volontà nel modello Redditi (quadro OP rigo 11 colonna 2), barrando la casella 2.
Se tale adempimento non è stato eseguito si pone il problema se sia applicabile o meno la remissione in bonis.
Il dubbio nasce dal fatto che l’articolo 7-quater, comma 29, del Dl 193/2016, afferma esplicitamente che per il mancato l’esercizio delle opzioni si applicano le regole della remissione in bonis mentre nulla è affermato con riferimento alla revoca delle medesime. Quindi, in base a un’interpretazione letterale e restrittiva, non potrebbe essere “rimediata” tardivamente. Tuttavia un’interpretazione sostanziale (e preferibile) dell’istituto delle remissione in bonis porta a ritenere che tale rimedio sia applicabile quando una certa scelta è condizionata dall’indicazione nel modello reddituale e, con l’attuale normativa, mentre il rinnovo è tacito, la revoca è subordinata alla barratura della casella nel modello dichiarativo.
La nuova attività
Altra situazione particolare è l’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza da parte di una società che ha iniziato l’attività nel 2017 e quindi non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2017. Se tale società volesse applicare il regime di trasparenza già dal primo esercizio (e per i successivi due) essa dovrebbe utilizzare l’apposito modello telematico predisposto dall’agenzia delle Entrate, compilando la sezione III e inserendo il codice 3 corrispondente all’esercizio dell’opzione. Il modello va presentato entro il termine di invio del modello Redditi: termine scaduto al 31 ottobre 2017. Anche in merito a questa omissione non dovrebbero sussistere particolari controindicazioni a ritenere applicabile l’istituto della remissione in bonis, considerando gli elementi essenziali necessari per il rimedio e cioè che:
si tratti di un caso in cui l’accesso a un regime sia subordinato a una preventiva comunicazione;
siano presenti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento;
sia effettuata la comunicazione entro i termini della prima dichiarazione utile
sia versata la sanzione minima.
La stessa situazione sopra segnalata si presenta quando una società abbia eseguito nel 2017 una trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali e voglia applicare il regime di trasparenza già dal primo periodo d’imposta, cioè la seconda frazione del 2017. Il caso è contemplato nella istruzioni al modello telematico secondo cui «il soggetto che ..avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente , esercita l’opzione per il regime della trasparenza fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale». Nella stessa direzione, peraltro, si era già pronunciata la risoluzione 80/E/2015.

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