Periodica Iva: le particolarità della comunicazione del IV trimestre

Scade il 28 febbraio la comunicazione dati delle liquidazioni IVA del IV trimestre 2017.
Entro tale data, pertanto, i contribuenti a liquidazione periodica mensile dovranno inviare le risultanze delle liquidazioni IVA effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017.
E i trimestrali? A rigor di logica, posto che un “trimestrale normale” non effettua la liquidazione IVA del IV trimestre – visto che l’imposta si liquida in sede di dichiarazione IVA annuale – teoricamente se non sussiste liquidazione non dovrebbe esserci nulla da comunicare.
Ovviamente, non è così. Anche i trimestrali normali dovranno inviare la LI.PE. del IV trimestre, ma tale comunicazione sarà comunque diversa dalle precedenti, distinguendosi proprio per la sua caratteristica di comunicazione dei dati di una liquidazione che non da luogo all’insorgenza di un saldo finale di periodo a debito o a credito.
Vediamo, dunque, le particolarità della Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA del quarto trimestre 2017 per i trimestrali “normali”. Innanzitutto, per quanto riguarda i valori da indicarsi, come precisato dalle istruzioni ai modelli “I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata)”.
Viene quindi richiamato il meccanismo di base che sottendeva la trasmissione dati che già una volta veniva effettuata, con cadenza annuale, con la Comunicazione Dati IVA. Anche in tale sede, ricordiamo, le riprese specifiche che si effettuavano nel modello IVA11 non dovevano essere considerate nell’esposizione dei dati.
Pertanto, nella LI.PE. IV trimestre 2017, con riferimento alle operazioni attive e passive, e all’iva esigibile e detraibile, a dover essere considerate saranno esclusivamente le operazioni contabilizzate nel periodo, così come accade negli altri trimestri dell’anno. Nessuna influenza avranno tutte quelle riprese che tipicamente si effettuano in sede di liquidazione annuale dell’imposta, ovvero, quest’anno, in sede di Modello IVA 2018. Non rileveranno, pertanto, rettifiche definitive di pro-rata (ma occorrerà considerare, se già si sta adottando una percentuale provvisoria che deriva dal 2016, tale limitazione alla detrazione, esattamente come nei trimestri precedenti). Nessuna rilevanza anche per quanto riguarda i conguagli annuali dei regimi che richiedono la rideterminazione ell’imposta su base annuale, come accade ad esempio nei casi di ventilazione o nei regimi “base da base” (margine, agenzie di viaggio, ecc.).
E’ opportuno sottolineare che tra le riprese che si effettuano esclusivamente in dichiarazione in annuale da quest’anno si annovera anche il recupero in dichiarazione (ai sensi del combinato disposto degli articolo 19 e 25 del D.P.R. 633/72 come modificati dal D.L. 50/2017) dell’IVA relativa alle fatture di acquisto relative ad operazioni compiute nel 2017 e la cui fattura è stata ricevuta nel 2017 ma “dimenticata nel cassetto” e non contabilizzata in tale anno. In tal caso, come ampiamente chiarito dalla Circolare 1/E/2018, tale fattura può essere ancora annotata nei registri IVA, entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA annuale, pertanto entro il 30 aprile 2018, in apposito sezionale o con altro metodo atto a distinguerla dalle fatture ‘correnti’ ricevute nel 2018. L’imposta relativa alle fatture annotate secondo questa metodologia, ai sensi del D.L. 50/2017, viene recuperata in sede di dichiarazione IVA annuale, concorrendo ai valori esposti nel quadro VF – Acquisti. Tuttavia, tale imposta non confluisce nelle risultanze della LI.PE. del IV trimestre 2017, posto che si tratta di una rettifica effettuata in sede di dichiarazione annuale.
Per essere chiari il quarto trimestre andrà trattato come un trimestre qualunque, mentre le riprese su base annuale, tutte, saranno effettuate esclusivamente in Modello IVA 2018 ed andranno ad influire sul saldo da versare o a credito. Ne consegue che il “saldo” della liquidazione periodica trimestrale potrebbe essere diverso da quello che poi effettivamente risulta dal Modello IVA 2018, non a caso tale saldo, solo in questo trimestre, non viene esposto nel modello di comunicazione, come andiamo a vedere nel seguito.
Precisano infatti ulteriormente le istruzioni alla Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA che: “Il versamento dell’IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14”.
Non si compilano, pertanto, in campi relativi a:
VP11 – Crediti d’imposta
VP12 – Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
VP14 – IVA dovuta o a credito
Ovvero non si compilano le voci relative alla formazione dell’importo eventualmente da versare (o a credito).
E’ opportuno sottolineare, invece, che deve essere comunque compilato il rigo relativo all’acconto dovuto – rigo VP13, che dovrà essere esposto in base alle risultanze del metodo adottato per il calcolo dell’acconto stesso (storico, liquidazione calcolata al 20 dicembre 2017 o previsionale) e indipendentemente dall’avvenuto versamento.
Valutando cosa accadrà nel Modello IVA 2018, l’obbligo di indicazione dell’acconto dovuto ha perfettamente senso. Al rigo VL30 infatti dovrà essere esposta la sommatoria dell’IVA dovuta in base alle LI.PE. periodiche, comprensive dell’acconto IVA, che viene appunto “comunicato” con la LI.PE. del quarto trimestre. La sommatoria dell’IVA dovuta sarà poi confrontata con la sommatoria dell’IVA versata, e a rilevare nella liquidazione IVA annuale sarà l’importo maggiore tra i due.
La conseguenza di quanto sopra è che la Comunicazione Periodica del IV trimestre costituisce non solo un obbligo, ma anche la comunicazione con la quale l’amministrazione finanziaria “viene a conoscenza” dell’importo dell’acconto IVA dovuto, e potrà confrontarlo con i versamenti effettivamente eseguiti (evidentemente procedendo con il recupero delle somme eventualmente omesse).
Tornando alle liquidazioni periodiche trimestrali del IV trimestre, tutto quanto sovra esposto ovviamente non riguarda i contribuenti tenuti alla liquidazione effettiva dell’IVA di tale trimestre, con versamento al 16 febbraio 2018. Si tratta dei trimestrali “speciali”, per i quali il quarto trimestre rappresenta appunto un periodo di liquidazione “ordinaria”, al pari di tutti gli altri trimestri, con obbligo di distinto versamento in caso di saldo a debito. Tali contribuenti, pertanto, saranno tenuti a compilare la comunicazione con le modalità ordinarie, compilando tutti i righi richiesti, ivi incluso il saldo a credito o a debito (che dovrà essere versato entro il 16 febbraio con codice 6034).
Autore: SANDRA PENNACINI. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti

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