Da domani fino al 7 maggio invio Cu con sanzioni light

Entro oggi le aziende possono correggere le certificazioni uniche già trasmesse entro il 7 marzo, senza incorrere in sanzioni (come dispone l’articolo 4, comma 6-quinquies del Dpr 322/1998, principale fonte normativa della Cu). Per correggere una Cu errata o incompleta già trasmessa è necessario inviare un flusso di annullamento e/o di sostituzione.
Gli invii entro oggi
Nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 gennaio si legge con chiarezza che i flussi di annullamento e/o sostituzione possono essere inviati entro il 12 marzo senza rischio di sanzioni. Possono essere inviati nuovamente anche i flussi ordinari, che al primo invio erano stati scartati.
Le Cu di sostituzione
I flussi di annullamento e/o sostituzione devono essere codificati nel frontespizio della certificazione (barrando la rispettiva casella «tipo comunicazione»), e dovranno contenere solo le certificazioni da annullare e/o sostituire con l’indicazione del numero progressivo di protocollo delle Cu originariamente trasmesse (che si può ritrovare con l’operazione di importazione nella procedura del file .rel «restituito» dall’agenzia delle Entrate). Questi flussi - chiariscono le istruzioni - non dovranno mai contenere il quadro CT (relativo alla comunicazione dell’utenza telematica presso cui inviare i 730/4), che pertanto seguirà eventualmente solo i flussi ordinari.
Se i sostituti si avvalgono di un intermediario per la trasmissione del flusso, quest’ultimo dovrà ricordarsi di predisporre un nuovo impegno alla trasmissione telematica delle Cu oggetto di annullamento o sostituzione, la cui data deve sempre coincidere con quella esposta nella sezione ad hoc del frontespizio.
Le sanzioni
Trascorso il 7 marzo per i flussi ordinari, e il termine del 12 marzo per i flussi di annullamento e/o sostituzione, il sostituto che invia o reinvia le certificazioni uniche, è passibile delle sanzioni previste dal comma 6-quinquies dell’articolo 4 del Dpr 322/1998.
Se l’invio avviene entro 60 giorni dal termine del 7 marzo, cioè entro il 7 maggio prossimo (perchè il 6 cade di domenica) , la sanzione ordinaria di 100 euro per singola Cu è ridotta a un terzo, e cioè a 33,33 euro, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a 20mila euro.
Dall’8 maggio in poi, l’invio tardivo o il reinvio della certificazione errata è punito con la sanzione amministrativa ordinaria di 100 euro per singola Cu, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a 50mila euro.
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria, non risulta applicabile alle Cu l’istituto del ravvedimento operoso in base all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, con la conseguenza che le sanzioni saranno applicate e comunicate direttamente dall’agenzia delle Entrate.
Le scadenze successive
La prossima scadenza è quella del 3 aprile 2018 (perché il 31 marzo cade di domenica, e i due giorni successivi coincidono con Pasqua e Pasquetta). Entro questo termine, i sostituti dovranno consegnare o inviare ai percipienti il modello “sintetico” della Cu.
Questo termine vale per tutte le certificazioni, e cioè anche per le Cu che, in quanto contenenti redditi esclusi dall’uso della dichiarazione precompilata, possono essere trasmesse all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre.
Entro il 6 aprile (30 giorni dalla scadenza del 7 marzo), gli intermediari abilitati o le società capogruppo che abbiamo trasmesso i flussi per conto di altre società, dovranno trasmettere a queste ultime l’originale delle Cu trasmesse (compreso il formato Pdf), oltre alla ricevuta di avvenuta regolare acquisizione da parte dell’agenzia delle Entrate.
Il sostituto che ha erogato nel 2017 redditi totalmente esenti, o redditi che non consentono di usare la dichiarazione precompilata, potrà avvalersi del termine del 31 ottobre (nuova scadenza del modello 770, in base alla legge di bilancio 2018, la 205/2017) per trasmettere telematicamente il flusso.
Il termine più lungo potrà essere utilizzato ad esempio in caso di Cu di lavoro autonomo contenenti redditi di lavoro autonomo professionale o provvigioni in favore di agenti/mediatori/intermediari (ma non anche per i redditi di lavoro autonomo occasionale), ovvero per le Cu senza ritenute in forza dell’applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni (ad esempio l’articolo 15 del modello Ocse per i redditi di lavoro dipendente).
Le Cu trasmesse devono essere conservate per tutta la durata dell’accertamento fiscale, cioè fino al 31 dicembre 2023 .
Fonte: Il sole 24 ore autore Barbara Massara

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