Estromissioni agevolate. Le Entrate hanno chiarito che nella stessa sezione vanno inserite sia le plusvalenze sia le minusvalenze

Beni ai soci, operazioni plurime in RQ.
Gestione unitaria per più immobili - Variazioni da indicare anche nel quadro RF
Approdano nella dichiarazione 2018 le operazioni di estromissione agevolata degli immobili effettuate nel corso del 2017. Entro il 30 settembre dello scorso anno era infatti possibile procedere con la cessione o l’assegnazione dei beni ai soci o la trasformazione delle società commerciali in società semplici fruendo delle agevolazioni previste dalla legge 208/2015, prorogate dalla legge di stabilità del 2017. Vediamo i principali aspetti da considerare per gestire correttamente in dichiarazione l’operazione prescelta.
Il quadro RQ 
Il passaggio fondamentale è sicuramente quello della corretta compilazione della specifica sezione del quadro RQ destinata a monitorare gli effetti fiscali dell’operazione agevolata. La sezione del quadro RQ deve essere compilata qualunque sia stata la scelta: cessione, assegnazione o trasformazione agevolata. Secondo le Entrate (circolare 26/E/2016), il perfezionamento fiscale dell’operazione si ottiene con il monitoraggio nel quadro RQ. Evidenziamo che la gestione del quadro è unitaria anche se la società ha posto in essere operazioni riferite a più immobili. Nella sezione, in presenza di operazioni plurime, confluiscono sia quelle con effetto plusvalente sia quelle con effetto minusvalente. La compensazione, ove consentita, tra plus e minus avviene quindi all’interno del singolo quadro. Ricordiamo che non sempre le “minus” sono deducibili: quasi mai nelle assegnazioni; con cautela nelle cessioni. Per le casistiche rimandiamo al contenuto della circolare 37/E/2016 e della risoluzione 101/E/2017 delle Entrate. 
Quest’anno le istruzioni ai modelli chiariscono che per sterilizzare la deducibilità delle minus occorre procedere indicando nel campo del costo fiscalmente riconosciuto, lo stesso valore normale attribuito al bene immobile in sede di operazione agevolata (solitamente il valore catastale rivalutato). Si veda l’esempio qui accanto.
Gli altri quadri 
La gestione dichiarativa delle operazioni agevolate realizzate nel 2017 non si limita al quadro RQ. Occorre spesso, ad esempio, intervenire anche sul quadro RF con opportune variazioni in aumento e/o in diminuzione, per rettificare gli eventuali componenti positivi o negativi che per effetto del trattamento contabile dell’operazione effettuata sono transitati nel conto economico. Tali componenti, infatti, essendo soggetti a una fiscalità sostitutiva, devono essere sterilizzati nell’ambito della tassazione ordinaria del reddito. Nelle operazioni di assegnazione agevolata, inoltre, occorre monitorare lo scarico delle riserve di patrimonio netto dando opportuna informazione nel prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS.
La fiscalità dei soci 
Per quanto riguarda i soci destinatari dell’estromissione agevolata degli immobili da parte della società, i problemi dichiarativi da smarcare riguardano in primis l’individuazione del reddito tassabile. I soci di società di capitali potrebbero dover tassare dividendi se nell’ambito dell’assegnazione agevolata, ad esempio, sono state attribuite in contropartita del valore dell’immobile ssegnato riserve di utili. Sia i soci di società di capitali che di persone, invece, potrebbero dover tassare il “sottozero” se il valore fiscale delle attribuzioni supera il costo fiscale delle loro partecipazioni. Ricordiamo, riguardo alla fiscalità dei soci, che il reddito tassabile va determinato assumendo il valore fiscale attribuito al bene nell’operazione agevolata.
Ad esempio se a un immobile è stato attribuito nell’atto di assegnazione un valore “normale” pari a quello catastale rivalutato di 100, ma la società ha scaricato riserve per 110 in quanto lo stesso immobile era iscritto a tale valore, la partita fiscale in dichiarazione (sia per la società che per i redditi dei soci) si giocherà su 100. Inoltre occorre tenere presente che l’eventuale imposta sostitutiva versata dalla società rileva anche per la fiscalità dei soci. Quindi sostituisce non solo l’Ires della società ma anche l’Irpef dei soci.
L’imposta 
La seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per le operazioni agevolate scadrà il prossimo 16 giugno ed è pari al 40% dell’imposta complessivamente dovuta. Ricordiamo che il perfezionamento dell’operazione agevolata non è subordinata al corretto e integrale versamento delle imposte sostitutive risultanti dal quadro RQ. Quindi l’eventuale mancato versamento non pregiudica i significativi bonus fiscali previsti dalla disciplina agevolata (circolare 26/E/2016).
Fonte: il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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