Il modello 770/2017 si sostituisce ai precedenti modelli 770 Ordinario e Semplificato, accorpandone i rispettivi quadri.

Anche nel 2017 la dichiarazione dei sostituti d’imposta si presenta con una veste rinnovata rispetto a quella del 2016, già oggetto anch’essa di importanti modifiche strutturali.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento di approvazione del Modello 770 2017 pubblicato lo scorso gennaio, le modifiche introdotte rispondono alla necessità di adeguare il modello alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione. Con l’approssimarsi dei termini di presentazione, gli operatori del settore si apprestano a confrontarsi con le novità introdotte, nonché con le eventuali criticità che, verosimilmente, potranno essere riscontrate in sede di compilazione.
Con il provvedimento del 16 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello 770/2017 e le relative istruzioni. Lo scorso 2 maggio, inoltre, l’Amministrazione è intervenuta con un ulteriore provvedimento, per correggere, come chiarito dall’Agenzia stessa, alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione di gennaio. Ciò premesso, anche per il 2017, il modello 770 si presenta agli operatori del settore con una veste rinnovata rispetto a quella del 2016, già anch’essa oggetto di importanti modifiche.Le novità più rilevanti
Le due maggiori e più evidenti novità che interessano il modello dichiarativo dei sostituti di imposta per l’anno 2016 sono rappresentate dall’accorpamento del Modello 770 ordinario e semplificato, nonché dall’introduzione del nuovo quadro “DI” destinato all’evidenziazione di maggiori crediti derivanti da dichiarazioni integrative inviate oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Viene, inoltre, eliminata la possibilità di indicare nel modello 770 eventuali crediti utilizzati a scomputo internamente, in accordo a quanto previsto dalle modifiche normative in materia.
Come anticipato, il modello 770/2017 si sostituisce ai precedenti modelli 770 Ordinario e Semplificato, accorpandone i rispettivi quadri.
Il nuovo 770 unico
Fino al 2016, la dichiarazione dei sostituti di imposta si componeva, difatti:
- della Certificazione Unica, destinata ad accogliere i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai percipienti, tra gli altri, di redditi di lavoro dipendente;
- del Modello 770 Semplificato per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi a ritenute operate, versamenti ed eventuali compensazioni nonché il riepilogo dei crediti, a completamento delle informazioni già fornite tramite Certificazione Unica
- e del Modello 770 Ordinario per comunicare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria effettuate, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
Mentre da un lato viene, quindi, riconfermato l’invio separato ed anticipato della Certificazione Unica, gli obblighi dichiarativi dei Modelli 770 Semplificato ed Ordinario vengono, invece, accorpati nel nuovo Modello 770 2017: nella sua nuova versione, oltre al frontespizio ed al nuovo quadro DI, il modello dichiarativo includerà, quindi, tutti i quadri che fino allo scorso anno erano, invece, suddivisi nei rispettivi modelli dichiarativi: SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX, SY.
Possibile l’invio separato
Nonostante l’unificazione dei due modelli dichiarativi, i sostituti di imposta potranno comunque decidere di inviare separatamente più dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.
In termini operativi, come specificato nelle istruzioni per la compilazione, occorrerà a tal fine valorizzare l’apposito riquadro del frontespizio “Redazione della dichiarazione”, a sua volta composto dalle sezioni “Quadri compilati” e “Gestione separata”: la sezione “Quadri compilati” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, mentre la sezione “Gestione separata”, deve essere compilata dai sostituti d’imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi del Modello 770 2017.
A tal riguardo, le istruzioni del modello dichiarativo precisano che va inviato un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi), dando tuttavia facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi. In tal caso dovranno essere barrate le singole caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato.
La DI – dichiarazione integrativa
L’anno 2017 rappresenta, inoltre, il banco di prova del nuovo quadro “DI – dichiarazione integrativa” che interessa i soggetti che hanno presentato nel 2016 una o più dichiarazioni integrative oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello oggetto di integrazione.
Tale esigenza è emersa a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 5 del D.L. 193/2016 - convertito dalla L. 225/2016 - all’articolo 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998, a seguito delle quali risulta possibile presentare una dichiarazione integrative a favore anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello oggetto di integrazione.
L’eventuale maggior credito derivante, in tal caso, dalla dichiarazione integrativa, potrà essere utilizzato per compensare debiti di imposta maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Tale credito troverà in particolare specifica evidenza nelle colonne da 2 a 5 del quadro DI dove dovranno essere indicate rispettivamente l’origine del credito, l’anno di imposta oggetto di integrazione, e la parte del credito, non richiesta a rimborso, destinata a compensare tramite modello F24 i debiti di imposta maturati.
Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorrerà compilare un distinto rigo del quadro DI per ciascun credito, come valorizzato in colonna 2, e per ciascun periodo d’imposta, come indicato in colonna 3.
Novità in materia di compensazione
Con il Modello 770 2017 entrano, inoltre, a pieno regime le modifiche introdotte dal D.Lgs. 175/2014 in materia di compensazione: a partire dal 2015 i sostituti di imposta, difatti, possono utilizzare in compensazione i crediti da assistenza fiscale e gli eccessi di versamento solo tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Amministrazione Finanziaria. Viene, pertanto, esclusa la possibilità di procedere tramite la cosiddetta compensazione “verticale” di cui al D.Lgs. 241/1997.
Tale modifica, operativa a partire dalle operazioni di competenza “Aprile 2015”, è stata per la prima volta recepita dal Modello 770 2016. Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria stessa, a causa delle oggettive difficoltà affrontate dagli operatori del settore ai fini dell’adeguamento dei software gestionali alle nuove disposizioni, è stata ammessa la possibilità di procedere in accordo alle precedenti modalità di compensazione per le operazioni di competenza del periodo gennaio - marzo 2015. Ne è pertanto risultato un Modello 770 2016 “ibrido”, ancora inclusivo nei quadri ST ed SV delle caselle destinate all’evidenziazione di eventuali compensazioni interne.
Tale possibilità viene, invece, del tutto esclusa dal Modello 770 2017 essendo state eliminate dai quadri ST ed SV le caselle “Importi utilizzati a scomputo” ed “Utilizzo di versamenti in eccesso” destinate nei precedenti periodi di imposta all’indicazione degli importi scomputati direttamente dalle ritenute operate.
Dall’analisi del nuovo Modello 770 2017 appare evidente che, anche quest’anno, gli operatori del settore dovranno confrontarsi con importanti modifiche strutturali al modello dichiarativo, che richiederanno di certo un ulteriore sforzo in termini gestionali e di compilazione. Si auspica, comunque, che, una volta a regime, le modifiche introdotte possano portare ad un livello di semplificazione tale da giustificare l’impegno richiesto agli operatori del settore per adeguarsi alle stesse.
Fonte: IPSOA http://www.ipsoa.it

Commenti