FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTERIORI CHIARIMENTI DEL FISCO

Il 1° luglio 2018, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione. Prevista, invece, per il 1 gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di Fatturazione Elettronica B2B e B2C.
Questa, come ormai più volte ribadito, è una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di aumentare la capacità dell’Amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA. 
Ieri, l’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’incontro avvenuto con la stampa specializzata, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure introdotte in tema di emissione, conservazione e trasmissione delle fatture elettroniche. 
Si ricorda che, in generale, per “Fatturazione Elettronica” si intende il processo digitale che genera e gestisce le Fatture nel corso dell’intero ciclo di vita che le caratterizza: dalla generazione, all’emissione/ricezione, fino alla conservazione, delle medesime. 
Tra le novità di maggiore interesse emerse dalle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate in occasione dell’incontro citato va senz’altro sottolineata la possibilità di conservare le fatture elettroniche non solo in formato “xml” ma altresì in formato “pdf”, a condizione, ovviamente, che il contenuto del documento rimanga identico. In altri termini a parere dell’amministrazione finanziaria è assolutamente legittima la conservazione della copia in formato pdf della fattura elettronica custodita in originale presso lo SdI. 
Quanto esposto rappresenta certamente una semplificazione che consente a contribuenti ed imprese di gestire con maggiore snellezza operativa il delicato passaggio al digitale. 
L’Agenzia ha sottolineato, in ogni caso, che il documento conservato in pdf è una mera copia informatica dell’originale ossia il file xml trasmesso allo SdI, la cui conformità al medesimo, dal punto di vista normativo, è garantita dall’art. 23-bis del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) il quale al comma 2 sancisce: «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71 (del Cad ndr), hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti , è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta ferma, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».
Ora, nel caso della fattura elettronica non sussistono particolari regole per quanto concerne l’obbligo di conservazione dell’originale, pertanto, è sufficiente che l’emittente del documento o il ricevente pongano in essere un processo di conservazione che rispetti tutte le regole imposte ai fini civilistici dal Dpcm 3 dicembre 2013 e, ai fini fiscali, dal Dm 17 giugno 2014. Pertanto, la conservazione del documento in formato “pdf” in quanto formato considerato idoneo dal citato Dpcm 3 dicembre 2013 soddisfa pienamente l’onere di conservazione della fattura elettronica nel tempo. 
Altro rilevante chiarimento concerne le fatture scartate Sistema di Interscambio.
Si ricorda, infatti, che a norma del punto 2.4 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate protocollo n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 “Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.”
Di converso in base a quanto statuito dal successivo punto 4.2 “Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.”
Infine, in base a quanto previsto al punto 4.1 del provvedimento in commento “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
Pertanto, se la fattura supera positivamente i controlli del SDI si considera emessa alla data riportata nel documento elettronico medesimo se invece i predetti controlli hanno esito negativo la fattura viene scartata e si considera non emessa. In quest’ultimo caso, analogamente a quanto disposto in caso di scarto dei file attinenti le dichiarazioni fiscali o le comunicazioni all’agenzia delle entrate, il soggetto emittente disporrà di ulteriori 5 giorni decorrenti dalla data dello scarto per re-inviare correttamente all’SDI il file senza incorrere nella violazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72. I cinque giorni decorrano dalla data dello scarto riportata nella ricevuta e non da quando viene aperto e letto il messaggio dall'utente e devono essere calcolati considerando solo i giorni lavorativi (escludendo cioè sabato, domenica e festività) così come disposto in caso di scarto per i file trasmessi all’amministrazione finanziaria mediante servizi telematici. 
Infine, altre precisazioni che si ritiene opportuno segnalare sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con riferimento ai c.d. contratti di netting.
Si ricorda che a far data dal 1 luglio 2018 coloro che effettuano rifornimenti periodici di carburante presso i distributori mediante l’utilizzo delle carte fedeltà potranno considerare in deduzione il costo e in detrazione l’IVA effettuando il pagamento con le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifere ma dovranno effettuare i pagamenti esclusivamente mediante appositi strumenti di pagamento tracciabili. 
In tali casi l’obbligo di pagamento con le sopra menzionate modalità all’atto della cessione o ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica. 
Infatti, nel caso in cui la compagnia petrolifere emetta buoni o carte carburante che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla stessa compagnia per fare rifornimento di benzina sulla base del contratto di “netting”, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica. 
Al contrario qualora il buono consenta di rifornirsi presso diverse compagnie o singoli imprenditori che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione (pompe bianche) ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto ed a quello di fatturazione elettronica.
Autore: Giuseppe Avanzato

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