Rinunce ai crediti sempre in chiaro

L’attestazione del costo fiscale può evitare la tassazione della sopravvenienza attive
Copertura delle perdite del bilancio 2017 con occhi puntati sulla tassazione delle rinunce ai crediti dei soci. La remissione deve essere accompagnata dalla attestazione del valore fiscale del credito. Se l’operazione entra in un atto notarile di ricapitalizzazione, occorre inoltre prestare attenzione al possibile assoggettamento ad imposta di registro per enunciazione del precedente finanziamento.
Bilancio e ricapitalizzazione 
Nelle prossime settimane, le società terranno le assemblee di approvazione del bilancio 2017 e, in diversi casi, si dovrà procedere a dare copertura alle perdite evidenziate nel rendiconto. Il ripianamento si effettua, spesso, attraverso la rinuncia da parte dei soci a precedenti finanziamenti erogati alla società, che nel bilancio figuravano tra i debiti. 
Il documento OIC 28 stabilisce che la rinuncia del credito del socio finalizzata al rafforzamento patrimoniale della partecipata, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. La rinuncia “trasforma” dunque il debito in una riserva del patrimonio netto (scrittura: Debiti vs. soci a Riserva versamento soci in c/capitale), senza transito dal conto economico. 
La copertura della perdita può avvenire nel corso della assemblea con dichiarazione rilasciata da ogni singolo socio, debitamente verbalizzata, oppure, preferibilmente (anche per i riflessi fiscali), con una comunicazione scritta inviata dal socio alla società. Non è invece sufficiente una delibera della assemblea, che non potrebbe vincolare i singoli soci, in particolare quelli assenti o dissenzienti. 
Costo fiscale del credito 
Il venir meno del debito verso soci può generare sopravvenienze attive tassabili in base all’articolo 88 del Tuir. La disposizione prevede infatti l’imponibilità, in capo alla partecipata, delle rinunce ai crediti effettuate dai soci per l’importo che eccede il valore fiscale del credito. Valore, che deve essere comunicato alla partecipata, all’atto della rinuncia, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (si veda il facsimile in pagina); in mancanza, il costo si assume pari a zero con tassazione della rinuncia in capo alla società. La data certa per queste dichiarazioni non è richiesta dalla legge, ma resta pur sempre consigliabile. Un analogo regime è previsto per i crediti convertiti in partecipazioni, ad esempio per sottoscrizione di un aumento di capitale. 
L’onere di acquisire l’attestazione sul costo fiscale del credito è previsto in ogni caso e dunque anche per i crediti il cui valore nominale coincide con quello fiscale. La risoluzione 124/E/2017, riguardante il caso di rinunce a crediti per Tfm di soci-amministratori, pare affermare che l’attestazione è richiesta solo se il socio è una impresa, ma la legge non fa questa distinzione sicché è assolutamente opportuno richiedere la certificazione anche a soci persone fisiche e pure per crediti derivanti da precedenti finanziamenti. 
Rischio imposta di registro 
Nel caso di rinunce parziali a crediti con valore disallineato rispetto al costo, si pone l’interrogativo di come calcolare la parte di quest’ultimo che viene consumata prioritariamente. In assenza di criteri nella legge, è da ritenere che il contribuente possa usare il metodo più vantaggioso (anche scaricando prioritariamente tutto il costo fiscale fino a esaurirlo) purché esso sia applicato in modo costante. Un problema simile si pone nel caso di crediti formatisi in più tranche: la scelta tra l’uno o l’altro metodo (Fifo o Lifo) dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del contribuente.
Se la rinuncia al credito viene effettuata in un atto soggetto a registrazione, come nel caso di un verbale notarile di aumento del capitale, scatta, secondo una discussa sentenza della Cassazione (15585/2010), la tassazione del finanziamento ai fini del registro (enunciazione). In questi casi è consigliabile effettuare preventivamente la rinuncia (con lettera) e, nel verbale, dare atto solo della esistenza della riserva che viene utilizzata per l’aumento di capitale.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

L’ESEMPIO DI ATTESTATO
Spett.le Società
A mezzo Pec
Oggetto: rinuncia a crediti
Nella mia qualità di socio della società in indirizzo (“Società”), premesso di essere titolare di un credito derivante da […] di ammontante pari a € […] (“Credito”), preso atto della situazione patrimoniale della Società quale risulta dal progetto di bilancio 2017,
dichiaro
di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente al rimborso del Credito per il suo intero ammontare (oppure: limitatamente ad un importo di € …).
L'importo del Credito rinunciato verrà conseguentemente acquisito al patrimonio netto della Società quale riserva disponibile per gli utilizzi consentiti dalla legge.
In fede.
Firma
.......................
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 445/00)
Il sottoscritto […] consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000), viste le disposizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis, del DPR 917/1986
dichiara
1.che il valore fiscale del Credito vantato verso la società […], oggetto di rinuncia come da dichiarazione sopra riportata, è pari ad € […]
Data
Firma
.....................
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00 si allega copia di documento di identità.

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